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Sabato, 20 Apr 2024

inps immaginiIl 18 novembre scorso, l’Inps ha emanato la circolare n. 185, contenente Linee guida e istruzioni operative per garantire uniformità dei criteri di erogazione delle prestazioni pensionistiche ai superstiti degli iscritti alle diverse gestioni dell’istituto previdenziale.

La pensione di reversibilità è quella che viene erogata agli aventi diritto quando il dante causa era già titolare di pensione diretta o ne aveva in corso la liquidazione. Negli altri casi, si è in presenza di pensione indiretta e i requisiti contributivi richiesti in capo al deceduto sono 15 anni di assicurazione oppure 5 anni, di cui 3 nell’ultimo quinquennio.

Oltre al coniuge superstite, al quale spetta il 60% del trattamento intero, è possibile anche che la titolarità spetti al coniuge divorziato – titolare di assegno divorzile – a condizione che non sia passato a nuove nozze.

Nell’ipotesi in cui siano presenti entrambe le figure, mancando nella norma previsioni circa le aliquote di pensione spettanti, il coniuge divorziato dovrà ricorrere in Tribunale per ottenere il riconoscimento del proprio diritto, nonché la relativa misura. In ogni caso, la somma dei due trattamenti ai superstiti non potrà superare il 60% dell’assegno intero spettante al de cuius.

Per quanto riguarda i figli, sia quelli nati in costanza di matrimonio, sia quelli nati al di fuori dello stesso, essi hanno pari dignità, a condizione che non abbiano superato il diciottesimo anno di età oppure, a prescindere dall’età, siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest’ultimo.

I figli superstiti che non prestano lavoro retribuito partecipano all’assegno fino al ventunesimo anno di età in caso di frequenza di scuola media o professionale e a tutta la durata del corso di laurea, ma non oltre il ventiseiesimo in caso di frequenza dell’Università.

L’assegno pensionistico è riconosciuto quando il decesso del lavoratore è avvenuto nel periodo di durata del corso scolastico frequentato dal figlio superstite. Per le scuole secondarie o professionali, la durata va dall’1 settembre al 31 agosto. Nel caso di ultimo anno di corso, il termine dell’anno scolastico è il 30 giugno per la scuola secondaria di primo grado, mentre è il 31 luglio per quella di secondo grado. In caso di frequenza di singoli corsi la durata della pensione coincide con la durata effettiva del corso.

In ambito universitario, il diritto è riconosciuto quando il decesso avviene nel periodo di iscrizione del figlio superstite ad uno degli anni accademici che costituiscono il corso di laurea.

Ne consegue che solo se l’anno di iscrizione, durante il quale si è verificato il decesso del lavoratore, è contenuto nel numero di anni previsto dal corso di studi si può considerare realizzata la condizione richiesta per la concessione della pensione. Pertanto, anche l’iscrizione ritenuta “fuori corso” di uno studente che non supera gli esami propedeutici, purché non siano stati superati nel complesso i limiti di durata del corso legale, non farà venir meno la corresponsione dell’assegno.

Le prestazioni sono erogate fino al 31 ottobre dell’ultimo anno del corso di studi, fermo restando il limite del ventiseiesimo anno di età.

In assenza del coniuge e dei figli o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, il diritto al trattamento pensionistico in parola è riconosciuto ai genitori dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo: abbiano compiuto il 65° anno di età; non siano titolari di pensione diretta o indiretta; siano a carico del lavoratore deceduto.

Il genitore che, dopo il conseguimento del trattamento pensionistico ai superstiti, diventa beneficiario di un’altra pensione, perde il diritto alla pensione ai superstiti con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di decorrenza della nuova pensione.

In assenza del coniuge, dei figli o del genitore o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, il diritto al trattamento pensionistico in parola è riconosciuto ai fratelli celibi e sorelle nubili dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo: siano inabili al lavoro; non siano titolari di pensione diretta o indiretta; siano a carico del lavoratore deceduto.

Il fratello o la sorella che, dopo il conseguimento del trattamento pensionistico ai superstiti, diventa beneficiario/a di altra pensione, perde il diritto alla pensione ai superstiti con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di decorrenza della nuova pensione.

Anche la cessazione dello stato di inabilità e il sopravvenuto matrimonio determinano il venir meno del diritto alla prestazione dal primo giorno del mese successivo a quello di insorgenza delle cause predette.

La circolare, che si compone di 15 pagine, elenca anche altre disposizioni nella specifica materia delle erogazioni pensionistiche.

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