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Venerdì, 29 Mar 2024

consiglio di statoIl 28 gennaio scorso, in un nostro articolo avevamo scritto, in merito alla nuova tornata di abilitazioni scientifiche nazionali, che recenti pronunce giurisdizionali in merito alla maggioranza richiesta alle commissioni per abilitare i candidati - quattro quinti, secondo il Dpr 122/2011, mentre la legge n. 240/2010 non prevede alcuna maggioranza qualificata, per cui dovrebbe ritenersi sufficiente quella semplice dei componenti – rischiavano concretamente di far slittare di mesi tutta la procedura.

Infatti – sottolineavamo - sia nel caso in cui il Miur si decidesse – ma a quanto pare non sembra intenzionato – a modificare il predetto Dpr 122, sia qualora attendesse la decisione finale del Consiglio di Stato, che esaminerà nel merito il 12 maggio prossimo il ricorso proposto dallo stesso Miur, slitterebbe tutto a dopo l’estate, anche perché vi sono ulteriori adempimenti in itinere.

Nei giorni scorsi, invece, c’è stato un colpo di scena proprio dinanzi al Consiglio di Stato che, dovendo decidere in merito alla richiesta di sospensiva presentata dal Miur e dall’Anvur avverso una nuova sentenza del Tar che, aveva dato ragione al docente ricorrente circa la maggioranza richiesta alle commissioni per abilitare i candidati, ha ritenuto di decidere nel merito il ricorso, con sentenza semplificata, ai sensi dell’art. 60 del codice di processo amministrativo.

Il risultato è contenuto nella sentenza della VI Sezione, n. 470/2016, depositata il 5 febbraio 2016, che ha dato pienamente ragione al docente e torto agli appellanti Miur e Anvur, così anticipando la decisione che tutti aspettavano per il 12 maggio prossimo.

Confermando la sentenza del Tar Lazio (sez. III bis, n.13121/2015), il Consiglio di Stato ha rilevato che: il dettato regolamentare (Dpr 222/2011) non trova copertura nella legge, che non stabilisce alcuna maggioranza qualificata; per introdurre la regola di una tale maggioranza sarebbe stata necessaria una espressa previsione legislativa, tanto più per le commissioni giudicatrici di procedure concorsuali, le cui valutazioni sono improntate esclusivamente a criteri di discrezionalità tecnica; nel caso di specie, la previsione di una maggioranza qualificata non appare, comunque, sorretta da un’adeguata ratio giustificatrice (finora la legge ha sempre richiesto la maggioranza semplice); la disposizione regolamentare è incompatibile con la previsione di legge secondo cui l’attribuzione della abilitazione deve essere sorretta da un “motivato giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche”, poiché nei casi (come quello in esame) nei quali sia raggiunta la maggioranza semplice, la motivazione della mancata abilitazione espressa nell’atto collegiale conclusivo si risolve nella mera constatazione del mancato raggiungimento del predetto quorum, che assorbe (e contrasta con) il motivato giudizio positivo predetto. Un esito, come si vede, del tutto paradossale.

Più chiaro di così il Consiglio di Stato non sarebbe potuto essere.

Il Miur, incassata la sonora bocciatura, ora non ha più alibi e, previa rapida modifica del suddetto Dpr 122, può dare il via alla nuova procedura per l’abilitazione nazionale alle funzioni di professore universitario.

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