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- di Rocco Tritto
Con ordinanza n. 838/2024, pubblicata in data 28 marzo scorso, la Corte di cassazione - sezione Lavoro - ha rigettato il ricorso proposto da un datore di lavoro avverso la decisione della Corte d’appello di Roma n. 4271/2022, che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento di un dipendente “reo” di aver provveduto ad effettuare la comunicazione di cambio di domicilio nei confronti dell’Inps e non anche nei confronti del medesimo datore di lavoro.