Il lavoratore dipendente in congedo straordinario non deve assistere 24 ore su 24 la propria madre affetta da grave disabilità.
Per cui, il fatto che, nonostante la convivenza, egli sia stato visto, da agenti investigativi ingaggiati dall’azienda, in alcuni giorni in una località diversa da quella di residenza della madre medesima alla quale avrebbe dovuto prestare assistenza, non è di per sé idoneo a giustificare il licenziamento da parte del datore di lavoro e, pertanto, deve essere reintegrato.A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione con sentenza n. 29062 del 5 dicembre 2017, con la quale ha respinto il ricorso della azienda avendo il lavoratore dimostrato, anche attraverso certificazione medica specialistica, che egli prestava assistenza alla propria madre disabile durante la notte, alternandosi durante il giorno con altre persone, e ciò in quanto l’inferma aveva tendenza alla fuga, insonnia notturna e tratti di iperinsonnia diurna, per cui si poneva la necessità per il figlio di restare sveglio la notte per assistere il genitore insonne e per evitare possibili fughe, peraltro già verificatesi in passato.