Il 10 gennaio scorso, la Corte dei Conti (Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio) ha emesso una interessante sentenza (n.18/2018) in tema di responsabilità, con la quale condanna i componenti di una commissione di concorso a risarcire il danno per l’annullamento di una procedura concorsuale conseguente alle errate valutazioni delle prove da parte della commissione stessa.
Nello specifico, il danno erariale discende dall’annullamento del concorso a due posti di operatore di polizia municipale, per irregolarità compiute dai componenti della commissione esaminatrice denunciate da due candidati esclusi, per i quali il vincitore, pur essendo incorso in un errore, aveva riportato, immotivatamente, una votazione più alta rispetto agli altri che avevano commesso lo stesso errore. Si è, perciò, innanzi a precise circostanze, sintomatiche di elevata intensità della volontà colpevole, nel cui contesto si inquadra l’annullamento della procedura concorsuale in questione.
E’ da precisare che la decisione del giudice contabile costituisce l’esito finale di un lungo iter procedurale, svoltosi non solo in sede contabile ma anche davanti agli organi della giustizia amministrativa che si sono pronunciati per l’annullamento della procedura di concorso, rilevando la mancanza di trasparenza, obiettività e imparzialità del giudizio (Tar Lazio, n.4746/2005, confermata da Cons. Stato, n.4416/2006), argomentazioni, tutte, condivise dal giudice contabile e dalle quali è derivata la condanna dei commissari del concorso.