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Venerdì, 19 Apr 2024

In mancanza della posizione di dirigente in dotazione organica prevista nell’atto organizzativo dell’ente, le funzioni apicali svolte dal funzionario non permettono la remunerazione di funzioni dirigenziali: lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n.350 del 10 gennaio 2018.

Ma andiamo con ordine. La Corte d'Appello di Catanzaro, con la sentenza n. 317/12, depositata il 21 marzo 2012, accoglieva l'appello proposto da B.U. nei confronti del Comune di Vibo Valentia avverso la sentenza del Tribunale della stessa città, resa tra le parti, e, in riforma della stessa, condannava il Comune al pagamento della somma di euro 56.542,32, oltre interessi legali come per legge.

La Corte territoriale affermava che la contestazione formulata dall'appellato relativa alla carenza in pianta organica di un posto di qualifica dirigenziale per il capo dell'ufficio tecnico comunale non aveva fondamento. Non vi era contestazione sullo svolgimento di mansioni superiori e non rilevava la mancanza in pianta organica di un posto di qualifica dirigenziale per il capo ufficio tecnico comunale.

Per la cassazione della sentenza di appello ricorreva il Comune con un unico motivo di ricorso, deducendo la violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 5.

Assumeva il Comune ricorrente che lo svolgimento delle mansioni superiori da parte del dipendente presupponeva l'esistenza del corrispondente posto nella pianta organica dell'ufficio.

Il motivo di ricorso è stato ritenuto fondato dalla Suprema Corte, con la conseguenza che il ricorso è stato accolto.

Secondo il collegio giudicante, infatti, ciò che rileva per poter classificare la posizione dirigenziale non sono le funzioni svolte dal funzionario quanto piuttosto l'atto organizzativo presupposto, di esclusiva competenza dell'amministrazione, cui spetta, in via esclusiva, classificare la posizione di un ufficio come dirigenziale. Una volta classificata la posizione come dirigenziale, l'eventuale esercizio delle funzioni da parte del dipendente pubblico conferisce a quest’ultimo il diritto a ottenere le mansioni superiori ovvero le differenze retributive tra la posizione di funzionario e quella di dirigente.

Nel caso di specie, pertanto, in mancanza della copertura del posto dirigenziale previsto in dotazione organica, le funzioni espletate dal dipendente difettano dei presupposti previsti dalla legge al fine del pagamento delle mansioni superiori. Né può rilevare, per un possibile accoglimento della richiesta, il fatto che la stessa posizione apicale sia stata giudicata dall'amministrazione, con successivo proprio atto organizzativo, come posizione dirigenziale, avendo solo successivamente inserito la stessa nella dotazione organica dirigenziale.

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