Per il Tar Lazio (Sez, I quater, 11 gennaio 2018, n.275), nell’ambito delle procedure concorsuali, ben può l’amministrazione differire l’accesso ad alcune categorie di atti alla chiusura della procedura, a condizione che detto differimento sia adeguatamente motivato e non leda il diritto di difesa dell’interessato.
Questi i fatti. Non avendo superato la prova scritta, un partecipante al concorso di allievo vice ispettore nel ruolo ispettori della Polizia di Stato ha presentato istanza di accesso a una serie di atti della procedura. Di questa gli è stata però ostesa soltanto una parte, per la restante l’amministrazione avendo deciso di differire l’accesso alla conclusione della procedura.
Ritenendo il differimento illegittimo, in particolare perché carente di motivazione, lo stesso si è rivolto al Tar per chiederne l’annullamento e la condanna dell’amministrazione a esibire gli atti non ostesi, così da estrarne copia, ma il Tar ha ritenuto il ricorso infondato.
Avendo l’amministrazione richiamato l’ipotesi di differimento prevista dall’art. 4, comma 1, lett. f) del d.m. 415/94, che consente di sottrarre all’accesso, tra l’altro, la “documentazione delle commissioni giudicatrici di concorso, fino alla adozione, da parte dell’Amministrazione, del provvedimento conclusivo del relativo procedimento”, mediante tale motivazione per relationem, secondo il Tar, il ricorrente è stato posto in grado di comprendere le ragioni del parziale differimento del richiesto accesso, sicché la fattispecie in esame non integra un diniego di accesso.
Il Tar ha, altresì, precisato che ”la valutazione negativa conseguita dal ricorrente nel concorso di cui trattasi è suscettibile di essere attaccata in giudizio sia ex se sia sulla base degli atti già trasmessi dall’amministrazione all’esito dell’istanza di accesso, e la controversia in tal modo instaurata può essere estesa, occorrendo, agli atti non ancora ostesi, una volta disponibili, a mezzo di motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a”.
Che dire!?! L’accesso a “spizzichi e bocconi” forse non sarà lesivo del diritto di difesa, ma certo costa di più al cittadino, dato che, com’è noto, i motivi aggiunti si presentano con separato ricorso e l’avvocato si fa pagare per scriverlo.