Con sentenza 28 febbraio 2018, n.2237, il Tar Lazio, Sezione III, ha accolto il ricorso presentato da S. D. M., Ricercatrice presso l’Università degli Studi di Messina, assistita e difesa dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, che chiedeva l’annullamento del giudizio, espresso dalla Commissione nei suoi confronti, di non idoneità al conseguimento dell’Asn per le funzioni di professore universitario di II fascia, settore concorsuale 12/D2 – Diritto tributario – tornata 2016.
In via preliminare, il giudice delinea la cornice normativa entro la quale la procedura va inquadrata, rilevando che trattasi di procedura abilitativa per titoli e pubblicazioni, ex art.16, comma 3 della legge 240/2010 e, in via regolamentare, ex Dpr 95/2016 e Dm 120/2016 (regolamenti che, per la tornata 2016, sostituiscono i pregressi Dpr 222/2011 e Dm 76/2012).
Al riguardo, il Tar sottolinea come, ai fini abilitativi, venga ora richiesto, per l’impatto della produzione scientifica, il raggiungimento di almeno due valori-soglia su tre degli indicatori, per i titoli, il possesso di almeno tre tra quelli individuati dalla Commissione, per le pubblicazioni, la qualità nel complesso elevata delle stesse (così artt.4,5,6 all. A,B,C,D del Dm 120/2016 citato).
Secondo il Tar, in disparte le altre censure da considerarsi irrilevanti, il giudizio reso appare viziato, sotto il profilo della motivazione contraddittoria, avendo la ricorrente ricevuto apprezzamenti positivi, in relazione all’impatto della produzione scientifica, col raggiungimento dei valori-soglia in tutti e tre gli indicatori e ai titoli, con 6 degli stessi presi in considerazione. Per ciò che attiene alle pubblicazioni, continua il Tar, emerge la coerenza col settore concorsuale, la produzione continua sotto il profilo temporale, la collocazione editoriale in riviste di rilievo nazionale, un corretto approccio metodologico, con particolare menzione per alcuni lavori minori.
Tanto premesso, il giudice ha ordinato all’amministrazione di procedere a un riesame del predetto giudizio ad opera di una differente Commissione, entro 90 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.