Fotografare di nascosto o riprendere in un video qualcuno, anche in luogo pubblico, senza il consenso dell’interessato è reato, perseguibile ai sensi dell’art. 660 del cod. pen.
A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione – I sezione penale – che, con sentenza n. 9446/2018, ha confermato il sequestro del telefonino di un uomo sorpreso a fotografare in modo furtivo una donna in un centro commerciale Ipercoop di Palermo, senza il consenso della diretta interessata.
A carico dell’improvvisato fotografo, indagato per molestie, il pubblico ministero aveva chiesto e ottenuto il sequestro del telefonino, per le necessarie verifiche del caso.
Per i Giudici della Suprema Corte, “in materia di molestia o di disturbo alle persone, l'art. 660 cod. pen. è teso a perseguire quei comportamenti astrattamente idonei a suscitare nella persona direttamente offesa, ma anche nella gente, reazioni violente o moti di disgusto o di ribellione, che influiscono negativamente sul bene giuridico tutelato che è l'ordine pubblico. Essendo oggetto di tutela la tranquillità pubblica per l'incidenza che il suo turbamento ha sull'ordine pubblico, l'interesse privato individuale riceve una protezione soltanto riflessa, sicché la tutela penale viene accordata anche senza e pur contro la volontà delle persone molestate”.