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Giovedì, 28 Mar 2024

L’accesso civico è lo strumento per cui – in nome della trasparenza – un semplice cittadino può richiedere a una pubblica amministrazione l’ostensione di dati e documenti che questa possiede.

L’accesso civico è detto semplice quando la richiesta riguarda un’informazione che l’ente è tenuto a pubblicare nella sezione ‘Amministrazione trasparente’ del sito internet istituzionale, mentre si chiama generalizzato quando si tratta di documentazione di altro genere. L’accesso civico non va confuso con l’accesso agli atti previsto dalla Legge 241/1990 e s.m.i. che, invece, presuppone un interesse legittimo da parte del richiedente, come nel caso di un concorso pubblico o di una gara d’appalto.

Lo scorso anno due cittadini hanno inoltrato all’allora Assessore alla riorganizzazione delle Partecipate di Roma Capitale una richiesta di accesso civico generalizzato per ottenere il provvedimento costitutivo di un Gruppo di lavoro sulle partecipate, nonché i relativi verbali del GdL medesimo.

Trascorso un adeguato lasso di tempo senza aver ricevuto risposta alcuna, i richiedenti hanno presentato un’istanza di riesame inoltrata da una casella di posta elettronica certificata (Pec), con allegata copia digitalizzata delle rispettive carte d’identità.

Con nota del Segretariato Generale, Direzione Trasparenza e anticorruzione di Roma Capitale, l’istanza di riesame è stata rigettata come improcedibile per due ragioni: a) “la mancata sottoscrizione che ne costituisce elemento essenziale assicurandone la paternità”; b) il destinatario della richiesta originaria che non doveva essere l’Assessore, bensì la Struttura Capitolina titolare delle deleghe attribuite all’Assessore, ovvero il Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale.

Il secondo ostacolo era abbastanza semplice da rimuovere, in quanto lo stesso Segretariato generale di Roma Capitale avrebbe potuto inoltrare la richiesta all’Ufficio competente, mentre il primo appariva insormontabile.

Possibile che una richiesta inviata da una Pec rilasciata dall’Ordine dei giornalisti, con allegata copia della carta di identità, fosse ritenuta insufficiente per stabilire la paternità del richiedente? Tanto più che Roma Capitale non consente di inoltrare le richieste di accesso civico tramite Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale che in Italia utilizzano ben pochi?

Increduli, i due cittadini hanno inviato una richiesta di chiarimenti, motivando le loro ragioni, alla quale però non è seguita alcuna risposta da parte del Campidoglio. Senza perdersi d’animo, i due richiedenti si sono rivolti all’Autorità Nazionale anticorruzione (Anac) e al Ministero della Funzione Pubblica.

Ed è stato proprio quest’ultimo a scrivere a Roma Capitale, facendo notare che, come prevedeva la circolare ministeriale 2/2017, che a sua volta si rifaceva al Codice dell’amministrazione digitale (Cad) emanato con Dlgs 82/2005, “la richiesta non necessita di firma, essendo sufficiente, per garantire la certezza legale, la semplice Pec che con l’email di conferma di ‘invio’ e ‘avvenuta ricezione’, generata automaticamente dal gestore dell’account di posta certificata, dimostra l’autenticità della comunicazione”.

Di tutt’altro avviso Roma Capitale che, con una articolata disquisizione, contesta, in pratica, la bontà della stessa circolare della Funzione Pubblica. In definitiva, secondo il Campidoglio, a meno di non recarsi direttamente negli uffici per protocollare la richiesta di accesso civico o inviarla a mezzo raccomandata, chi optasse per l’invio telematico, vista l’impossibilità di utilizzare lo Spid, deve dotarsi della firma digitale (servizio a pagamento) o di una particolare casella di posta certificata detta Pec-id (sempre a pagamento).

Oltre al paradosso che Roma Capitale, pur non riconoscendo la paternità del richiedente, continua a inviare allo stesso missive all’indirizzo di posta elettronica certificata, la pervicace resistenza a rendere note informazioni relative a un Gruppo di Lavoro sulle partecipate (Atac, Ama, Acea, ecc.) risulta palesemente contraria ai requisiti di trasparenza sull’operato della pubblica amministrazione, che la disciplina dell’accesso civico generalizzato, pomposamente definito Freedom of Information Act (Foia), ha introdotto nella legislazione italiana.

Se si considera, infine, che almeno un centinaio di richieste di accesso civico inoltrate a enti dell’amministrazione pubblica centrale e locale (tra cui, in passato, la stessa Roma Capitale) sono andate a buon fine, l’attuale interpretazione restrittiva rappresenta un unicum surreale nello scenario nazionale. E questo non fa onore all'amministrazione pentastellata che, in campagna elettorale, aveva fatto della trasparenza la propria bandiera.

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