Con ricorso presentato innanzi al Tar del Lazio, alcuni dipendenti dell’Inpdap, inquadrati in Area B, hanno chiesto l’annullamento del bando di selezione interna per il passaggio dall’ Area B alla superiore Area C, deducendo che l’amministrazione, anziché emanare un nuovo bando, avrebbe dovuto far scorrere una precedente graduatoria, avente sempre ad oggetto il transito dall’Area B alla C, nella quale i ricorrenti risultavano idonei ma non vincitori.
Con sentenza n. 3131 del 20 marzo 2018, il ricorso è stato respinto.
I giudici amministrativi, infatti, non discostandosi da una precedente decisone del Consiglio di Stato (n. 5029 del 4 novembre 2015) hanno ribadito che "Le selezioni interne riservate al personale dipendente dell'Amministrazione, non partecipando della natura pubblica del concorso che rappresenta il modello generale per l'accesso ai pubblici impieghi, non beneficiano delle prerogative sulla efficacia nel tempo e sulla preferenza dello scorrimento rispetto all'indizione di nuove selezioni, proprie del pubblico concorso".
Ed inoltre, “In materia di accesso al pubblico impiego il principio della preferenza per lo scorrimento della graduatoria non può applicarsi al caso in cui la graduatoria degli idonei non sia stata approvata all'esito del concorso pubblico, ma di una selezione interna, in quanto la disomogeneità tra i due termini di comparazione (progressione verticale in base a procedura interna e pubblico concorso) non permette di derogare alla regola del concorso pubblico così impedendo il ricorso alla facoltà di scorrimento (art. 97 Cost.).