Se il cane azzanna il polpaccio di un passante, scatta l’accusa di lesioni colpose, naturalmente non a carico della bestiola, ma di colui che lo porta a spasso, che non sempre può coincidere con il proprietario.
Non rileva, infatti, la registrazione dell’animale all’anagrafe canina né il microchip di identificazione: l’obbligo di custodia dell’animale sorge in base a una relazione di semplice detenzione, anche occasionale, e il detentore deve adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni del cane, anche se, di solito, è mansueto.
È quanto emerge dalla sentenza 20102/2018, pubblicata l’8 maggio scorso dalla quarta sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, a seguito della quale la condanna a 400 euro di multa inflitta al detentore del cane è diventata definitiva.