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Venerdì, 29 Mar 2024

Con sentenza n.6056/2018, del 30 maggio scorso, la III Sezione del Tar Lazio ha deciso, accogliendolo, il ricorso per l’annullamento del provvedimento con il quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo all'abilitazione scientifica nazionale di prima fascia per il settore concorsuale 06/G1 (Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatra infantile, Bando D.D. 1532/20).

In via preliminare, il giudice ha ribadito che i limiti del sindacato di legittimità su atti, che, come quelli in esame, costituiscano espressione di discrezionalità tecnica, sono ormai oggetto di giurisprudenza consolidata, anche per quanto riguarda la linea evolutiva, secondo cui può ritenersi censurabile ogni valutazione che si ponga al di fuori dell'ambito di esattezza o attendibilità, quando non appaiano rispettati parametri tecnici di univoca lettura, ovvero orientamenti già oggetto di giurisprudenza consolidata, o di dottrina dominante in materia.

In secondo luogo, il giudice ha voluto precisare che per quanto riguarda la più recente disciplina, vigente in tema di abilitazione scientifica nazionale, il legislatore ha dettato parametri oggettivi, puntualizzati in via regolamentare, in grado di consentire un percorso di verifica giudiziale più stringente, in ordine al discostamento o meno dagli stessi, di modo che – ove titoli e valori soglia risultino positivamente riscontrati – non può non ravvisarsi l’esigenza di una motivazione particolarmente accurata per negare il richiesto titolo abilitante, risultando i soggetti interessati già inseriti, ad un livello sotto diversi profili adeguato, nel settore scientifico di riferimento (poichè i parametri in questione – benchè formulati in termini quantitativi – sono anche espressione di un determinato spessore della figura professionale di riferimento) .

Nel regolamento n.120 del 2016 si richiede in particolare, all’art. 5, che il candidato possieda almeno tre titoli fra quelli (non meno di sei) scelti dalla Commissione nell’elenco di cui all’allegato “A” al regolamento stesso; detto candidato, inoltre, deve superare almeno due su tre “valori soglia”, rapportati al numero di pubblicazioni su determinate categorie di riviste e alle citazioni registrate – in ordine alla relativa produzione scientifica – su specifiche banche dati internazionali.

Conclusivamente, quindi, l’abilitazione di cui trattasi potrà essere rilasciata – sulla base di cinque giudizi individuali (tre almeno dei quali positivi) e di un giudizio finale a carattere collegiale – solo ai candidati che, oltre a possedere gli almeno tre titoli di cui sopra, ottengano (art. 6 reg. cit.) una valutazione positiva sull’impatto della propria produzione scientifica e le cui pubblicazioni siano valutate complessivamente di qualità “elevata”, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento (“si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale”). Ulteriori precise disposizioni indicano il numero di pubblicazioni da produrre, gli anni di riferimento e alcune diversificazioni per le valutazioni, da riferire alla I^ o alla II^ fascia di docenza.

Ebbene, ha sottolineato il giudice, nel caso di specie, l’abilitazione di cui trattasi è stata negata per il settore disciplinare 06/G1 – Pediatria generale e specialistica, Neuropsichiatria infantile, I^ Fascia, con giudizio collegiale e giudizi individuali in cui si alternano – non senza elementi di contraddittorietà, come più avanti meglio specificato – valutazioni sia positive che negative, con particolare rilievo al mancato possesso di almeno tre titoli curriculari, tra i sette individuati dalla Commissione.

La valutazione negativa è contestata nel ricorso per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, con rilevata contraddittorietà e difetto di motivazione del giudizio finale di non idoneità, pur in presenza di molteplici apprezzamenti positivi.

In tale contesto, il Collegio giudicante ha ritenuto meritevoli di accoglimento ed assorbenti le censure di carenza di istruttoria, erronea valutazione dei presupposti e difetto di motivazione.

La mancanza del terzo titolo curriculare, in primo luogo, avrebbe potuto ritenersi dirimente (ed è, in effetti, sottolineata in ognuno dei cinque giudizi individuali, peraltro privi di chiaro apprezzamento conclusivo): tale mancanza, tuttavia, è riportata in termini perplessi nel giudizio collegiale, in cui si afferma, in particolare, il carattere “non esaustivo” della documentazione, relativa alla “direzione, o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio”, nonchè la mancata attribuzione di “responsabilità per studi e ricerche scientifiche, affidati da qualificate istituzioni pubbliche e private”.

Il ricorrente, viceversa, documenta l’attività di revisore o componente del Comitato editoriale, recentemente svolta – o ancora in atto – con riferimento a cinque riviste (Epilepsia, Brain and Development, European Journal of pediatric Neurology, Clinical cases and reviews in epilepsy, Epilepsy & Behavior); mentre, per quanto riguarda la responsabilità di studi e ricerche, sottolinea (a pagina 5 del ricorso) come fosse contenuto nel curriculum prodotto un elenco di sei incarichi – alcuni dei quali ancora in corso – conferiti da istituti di ricerca esteri o sovranazionali.

In tale contesto, con ordinanza istruttoria n. 3369/18 del 26 marzo 2018, il Collegio chiedeva al Miur di chiarire i criteri adottati e le modalità di individuazione dei titoli, posseduti dall’interessato, nonché di fornire ogni altra informazione ritenuta utile.

Il Miur, tuttavia, si è limitato a trasmettere alcuni verbali e a richiamare la propria originale relazione, da cui non emergono chiare indicazioni, per comprendere le ragioni del mancato riconoscimento dei titoli sopra specificati, né dell’omissione di qualsiasi approfondimento al riguardo.

Da una parte, dunque, permangono dubbi sull’effettivo mancato possesso di almeno un terzo titolo curriculare; dall’altra – forse proprio a causa di tale carenza – i giudizi appaiono frettolosi e non del tutto coerenti: appare singolare, infatti, che in tutti i giudizi individuali e in quello collegiale si fornisca un importante attestato di “visibilità scientifica del candidato” a livello sia “nazionale” che “internazionale”, con ulteriore riconoscimento della congruità delle pubblicazioni rispetto al settore scientifico, del “ben evidenziabile” apporto individuale del candidato stesso e della “discreta qualità” delle relative pubblicazioni, per “carattere innovativo” e “originalità”, con la contraddittoria conclusione (nel giudizio collegiale) di non dimostrata – nonostante la ricordata “visibilità” anche internazionale – “posizione riconosciuta nel panorama internazionale della ricerca”.

Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ha ritenuto che il ricorso fosse fondato e dovesse essere accolto, con assorbimento delle ragioni difensive non esaminate e conseguente annullamento del contestato giudizio di inidoneità.

Pertanto, in esecuzione della sentenza, la posizione dell’interessato dovrà essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della illustrata pronuncia, ovvero dalla sua notificazione se antecedente.

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