Commette il reato di peculato (art. 314 c.p.) il medico ospedaliero che effettua visite intramoenia senza alcuna formale autorizzazione da parte della struttura pubblica e senza versare alla stessa la quota prevista dalla legge, pari al 52% della tariffa applicata.
A ribadirlo è stata la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 25976/18, depositata il 7 giugno scorso, che nel respingere il ricorso proposto dal medico, ha confermato la condanna dello stesso ad anni due di reclusione, condizionalmente sospesa.
A nulla è valsa la difesa del ricorrente che aveva sostenuto che i fatti addebitatigli (n. 6 visite intramoenia) si erano verificati prima della comunicazione all’amministrazione sanitaria di avvio di un’attività privata all’interno dell’ospedale, per cui i giudici avrebbero travisato il suo comportamento ravvisandoci il furto di denaro pubblico, mentre in realtà si trattava di attività professionale svolta illegittimamente.