Con sentenza n. 20466/2018, pubblicata il 2 agosto scorso, la Cassazione - Sezione Lavoro – si è pronunciata in merito a un ricorso proposto da un ex dirigente pubblico con il quale l’ente di provenienza, dopo il suo collocamento in pensione di anzianità, aveva stipulato un contratto a tempo determinato avente ad oggetto le stesse mansioni dirigenziali svolte durante il servizio a tempo indeterminato.
Succesivamente, l’ente aveva revocato il provvedimento sul presupposto, peraltro condiviso dalla Corte dei conti, in base al quale per il caso di specie doveva applicarsi il divieto di cui all’art. 25, comma 1, della legge n. 724/1994, e ciò in quanto gli incarichi “che riflettono un lavoro subordinato” vanno ritenuti assimilabili ai rapporti di collaborazione autonoma, perché entrambi rientranti nella comune categoria di “incarichi dirigenziali”.
Di diverso avviso l’orientamento dei giudici della Suprema Corte che, nell’accogliere il ricorso proposto dall’ex dirigente, hanno affermato che il divieto di cui al predetto art. 25, comma 1, riguardando esclusivamente gli incarichi di consulenza, non può essere esteso ai contratti di lavoro subordinato, anche se a tempo determinato.