[doc. web n. 1801731] vedi anche [parere del 16 febbraio 2011] ISTAT:
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni e trattamento
di dati sensibili - Presa d'atto del Garante - 23
marzo 2011 Registro dei provvedimenti n. 111 del 23 marzo 2011 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA
riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente,
del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro
Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele
De Paoli, segretario generale; VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTO il d.lg. 6 settembre 1989, n. 322; VISTO
il provvedimento del Garante del 16 febbraio 2011, con il quale sono
state formulate le valutazioni di competenza in relazione allo schema di
Piano Generale di Censimento; VISTA la nota dell’Istituto Nazionale di Statistica del 9 marzo 2011 (prot. n. (SP/237.2011); VISTA la documentazione in atti; VISTE
le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi
dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Francesco Pizzetti; PREMESSO Il
Garante ha espresso parere positivo, ma condizionato a taluni
adempimenti, sul Piano Generale di Censimento predisposto dall’Istat per
la realizzazione del 15° Censimento generale della popolazione e delle
abitazioni, in particolare in relazione ai profili concernenti "obbligo
di risposta", "sanzioni e trattamento dei dati" e "diffusione e
comunicazione" (parere del 16 febbraio 2011). Con
specifico riferimento alla possibilità di raccogliere obbligatoriamente
i dati sensibili idonei a rivelare la vita sessuale (tramite il quesito
"convivente dell’intestatario", con l’ulteriore specificazione "in
coppia dello stesso sesso", "in coppia di sesso diverso"), il Garante ha
specificato che il trattamento di tale categoria di informazioni poteva
essere legittimamente effettuato a condizione che fosse individuato
nell’ambito di un’idonea base normativa (ad esempio mediante
l’integrazione del Psn) e che non vi fosse obbligo di risposta (artt. 4,
comma 1, lett. d); 20-22 del Codice; artt. 6-bis e 7, d.lg. 322/89). In
relazione a tale ultimo profilo, il Garante ha fra l’altro suggerito, a
titolo esemplificativo, di porre come obbligatorio il quesito
"convivente dell’intestatario in coppia", seguito da due quesiti a
risposta facoltativa che richiedessero di specificare la convivenza "in
coppia dello stesso sesso" o "in coppia di sesso diverso" (cfr. punto
1.2 del predetto parere del 16 febbraio 2011). Con
nota del 9 marzo 2011, l’Istituto ha comunicato all’Autorità di aver
"provveduto a recepire le prescrizioni in merito al Piano Generale di
Censimento". In
particolare, è stato rappresentato che "il Comstat è intervenuto
modificando il questionario di rilevazione – al fine di renderlo
maggiormente aderente alle osservazioni formulate nel parere del 16
febbraio 2011- mediante l’accorpamento delle risposte di cui ai punti 03
"Convivente dell’intestatario in coppia di sesso diverso" e 04
"Convivente dell’intestatario in coppia dello stesso sesso" del Quesito
1.1. "relazione di parentela o di convivenza con l’intestatario del
Foglio di famiglia" (Mod. CP1 long e Mod. CP1 Short) in un’unica
risposta "Convivente in coppia dell’intestatario", ciò con la
specificazione nelle "Istruzioni per guida alla compilazione" che tale
casella deve essere barrata sia in caso di coppia formata da persone di
sesso diverso, sia in caso di coppia formata da persone dello stesso
sesso. OSSERVA Il
Garante non ha osservazioni da formulare in merito alla soluzione
prospettata con la comunicazione dell’Istat, anche se tale scelta non
era l’unica possibile tra quelle che avrebbero potuto essere adottate
per rendere il trattamento aderente alla normativa in materia di
protezione dei dati personali e al parere dell’Autorità del 16 febbraio
2011. TUTTO CIO’ PREMESSO IL GARANTE prende
atto della scelta dell’Istat di effettuare nell’ambito del censimento
la sola rilevazione delle "convivenze in coppia", senza l’ulteriore
specificazione "in coppia dello stesso sesso", "in coppia di sesso
diverso".
Roma, 23 marzo 2011 IL PRESIDENTE Pizzetti IL RELATORE Pizzetti IL SEGRETARIO GENERALE De Paoli |