La Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti, con delibera n. 249 del 12 settembre 2017, è stata chiamata a pronunciarsi sulla possibilità o meno per un ente pubblico di integrare il salario accessorio con somme illegittimamente erogate a un dipendente e successivamente recuperate.
I magistrati contabili, nell’esprimere il loro parere negativo, hanno evidenziato che nessuna norma di legge o del contratto collettivo nazionale di comparto consente la destinazione degli emolumenti accessori erogati in modo illegittimo in anni precedenti nei fondi per la contrattazione integrativa degli esercizi successivi, aggiungendo che l’art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, che disciplina la materia, anche dopo la novella apportata di recente dal d.lgs. n. 75 del 2017, non contiene alcuna disposizione che permetta l’alimentazione dei fondi per la contrattazione integrativa con le risorse derivanti dal recupero, a carico dei dipendenti, di emolumenti accessori attribuiti in contrasto con norme di legge o di ccnl, né similare previsione si trova in altre norme del decreto sul pubblico impiego che trattano l’argomento.
Diverso, per natura e presupposti, – aggiunge la Sezione – è il caso delle economie discendenti dal mancato integrale utilizzo delle risorse confluite nel fondo. Le due ipotesi, fra l’altro, divergono profondamente, posto che la rilevazione di un’economia deriva, in modo fisiologico, dalla mancata integrale destinazione delle risorse annuali del fondo per la contrattazione integrativa, mentre le somme incassate a seguito del recupero a carico di un dipendente discendono dalla pregressa erogazione (fattispecie patologica) di emolumenti illegittimi. Pertanto, nel primo caso la norma contrattuale prevede, congruamente, la possibilità di utilizzo negli anni successivi, mentre nel secondo nulla dispone, costituendo semplice sanzione all’accertata erogazione illegittima (si consideri, altresì, che, a fronte della dichiarata nullità, il procedimento di materiale recupero potrebbe, per ragioni varie, non concretizzarsi).
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