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- di Redazione
Con una recente sentenza (n. 24201/2020), la Cassazione – Sezione lavoro – ha confermato la correttezza dei Giudici della Corte di Appello di Milano che, con sentenza n. 45/2015, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Busto Arsizio, avevano dichiarato la continuità del rapporto di lavoro tra le parti dal 1° novembre 2003; l'illegittimità della retrocessione operata dall’ente datore di lavoro all'atto della stabilizzazione dell'appellante dal 2° al 1° livello economico della l^ qualifica professionale di cui al ccnl di settore; il diritto dell'appellante ad essere inquadrato nel 2° livello economico della l^ qualifica professionale ccnl di settore dal 1° febbraio 2008; la sussistenza in capo al medesimo appellante dei requisiti di legge e di contratto per l'ottenimento dell'inquadramento al 3° livello economico, con condanna dell'ente appellato al pagamento in suo favore delle relative differenze retributive, oltre interessi dal dovuto al saldo.