La legge del 28 marzo 2001, n. 145, che ha ratificato la Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina, sottoscritta a Oviedo nel 1997 e recepita dall’Italia con legge n. 145/2001, parla chiaro: “Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell'intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso".
La mancanza di consenso informato va comunque risarcita, anche se l’intervento è perfettamente riuscito.
La violazione dell'obbligo informativo, infatti, costituisce un danno autonomo da risarcire anche se non vi è stato un danno alla salute, in quanto ad essere leso è il diritto all'autodeterminazione del malato.
A stabilirlo è stata la terza sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10414, pubblicata il 20 maggio 2016, che ha accolto il ricorso di un paziente che chiedeva la condanna del medico e della struttura sanitaria al risarcimento del danno per l'inadempimento degli obblighi informativi.