Giornale on-line fondato nel 2004

Venerdì, 17 Mag 2024

Corte di cassazioneLa Corte di cassazione – Sezione Lavoro - con ordinanza n. 9453/23, depositata il 6 aprile 2023, ha confermato la sentenza  della Corte territoriale di Venezia di licenziamento per scarso rendimento di un dipendente colpevole di aver prodotto molto meno dei suoi colleghi.

Ad avviso degli Ermellini di piazza Cavour, infatti, “ E' legittimo il licenziamento intimato al lavoratore per scarso rendimento qualora sia provata, sulla scorta della valutazione complessiva dell’attività resa dal lavoratore stesso ed in base agli elementi dimostrati dal datore di lavoro, un’evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente - ed a lui imputabile - in conseguenza dell’enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione per il lavoratore e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento, tenuto conto della media attività tra i vari dipendenti ed indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione”.

Leggesi, inoltre, nella predetta ordinanza che il lavoratore ebbe “a rendere una prestazione professionale insufficiente per l’esiguità dei clienti e delle filiali visitati tra il novembre 2015 e l’aprile 2016 (rispettivamente 11 e 12), specificando poi che nel primo trimestre 2016 aveva effettuato complessivamente 16 visite a clienti e/o filiali (rispetto alle 120 degli altri colleghi dell’ufficio sviluppo) e acquisito un solo cliente. Tali dati sono stati posti a confronto coi i dati di produzione di altri colleghi - enormemente superiori a quelli del ricorrente – sì da concludere per l’effettività dello scarso rendimento e della sua gravità”.

Pertanto, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso e condannato il lavoratore al pagamento delle spese del giudizio nonché dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Rocco TrittoRocco Tritto
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

empty alt

Omesso controllo sull’attività dei dipendenti, legittima sanzione al dirigente

Dopo Tribunale e Corte d’appello, anche la Cassazione, con ordinanza n. 8642/2024 del 2 aprile...
empty alt

Garante privacy: il datore di lavoro non può negare al dipendente l’accesso ai propri dati

Il lavoratore ha sempre diritto di accedere ai propri dati conservati dal datore di lavoro, a...
empty alt

Un faccia a faccia sbagliato, che non si farà. Ma il danno è stato fatto

Ho sempre pensato, fin dalla sua vittoria a sorpresa nelle primarie che l'hanno eletta...
empty alt

Buon anniversario Maria Reiche, signora delle "Linee di Nazca"

Matematica, archeologa e traduttrice tedesca naturalizzata peruviana, Maria Reiche nasce a Dresda...
empty alt

Aliano, appollaiato sugli spettacolari calanchi della Basilicata, dove vive il ricordo di Carlo Levi

La tomba di Carlo Levi ad Aliano ricorda quella di Rocco Scotellaro. Due pareti, due ali, in...
empty alt

Barriere antierosione per proteggere le spiagge, solo danni alla biologia marina

Sono stato intervistato dalla terza rete TV nell’ambito di un servizio ben fatto, sull’erosione...

Ti piace l'informazione del Foglietto?

Se ti piace quello che leggi, puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro sostenendoci con quanto pensi valga l'informazione che hai ricevuto. Anche il costo di un caffè!

SOSTIENICI
Back To Top