Con sentenza n. 5574 del 22 marzo 2016, la Sezione Lavoro della Cassazione ha rigettato il ricorso presentato da un lavoratore, avverso una sentenza della Corte di Appello di L’Aquila in tema di fruizione dei permessi ai sensi della legge 104/1992.
Con sentenza n. 737 del 22 settembre 2014, infatti, la predetta Corte d'Appello, in accoglimento del ricorso proposto dal datore di lavoro, e in riforma della sentenza del Tribunale del Lavoro, aveva dichiarato la legittimità del licenziamento disciplinare intimato per giusta causa al lavoratore a dicembre 2012.
Per la Corte territoriale del capoluogo abruzzese - poiché nei giorni 22, 26 e 28 novembre 2012, nella fruizione dei permessi di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, il lavoratore era stato visto recarsi presso l'abitazione del parente da assistere soltanto per complessive quattro ore e tredici minuti, pari al 17,5% del tempo totale concesso. Tale condotta era da ritenersi sufficiente per giustificare il suo licenziamento, essendo indice - secondo i giudici - di un sostanziale e reiterato disinteresse al rispetto delle esigenze aziendali e dei principi generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, senza che potesse rilevare, in senso contrario, la sussistenza di un marginale assolvimento dell'obbligo assistenziale.
Motivazioni, queste, pienamente condivise dai giudici della Cassazione che, con la citata sentenza, hanno respinto il ricorso del lavoratore, confermandone il licenziamento.