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Venerdì, 17 Mag 2024

Il 29 febbraio scorso, ultimo giorno di permanenza di Norberto Tonini alla guida della direzione generale dell’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (Ogs), l’ente di ricerca si Sgonico (Trieste), presieduto da Maria Cristina Pedicchio, ha pubblicato l'atto n. 066/2016, a firma del medesimo dg, che ha suscitato sconcerto tra il personale.

Si tratta di un provvedimento di riorganizzazione complessiva “delle strutture relative ai Servizi generali dell’ente, in un’ottica di realizzazione della attività e di un migliore e più proficuo utilizzo delle professionalità disponibili”.

Ad elencare le anomalie che sembrano caratterizzare il provvedimento de quo - che era stato preceduto dall'invio alle organizzazioni sindacali della Proposta di revisione organizzativa, un documento di 21 pagine, ricco di slide - ci ha pensato il sindacato Usi-Ricerca, con una articolata nota del 25 febbraio scorso, inviata all'Amministrazione.

Il sindacato, pur apprezzando lo sforzo della Direzione Generale di porre rimedio alle criticità riscontrate nella gestione delle manutenzioni degli immobili, dovute a carenza di personale, ha rilevato che essa non si ferma ad una riorganizzazione di Uffici, ma, allargando il suo raggio d’azione, va a modificare le competenze di strutture e articolazioni che sono fissate nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (Rof) dell’Ogs.

Tale modo di agire – scrive il sindacato - esorbita dalle proprie competenze, configurando uno scolastico esempio di eccesso di potere, nonché di carenza di potere.

In questa proposta di organizzazione, infatti, non ci si limita a trasferire risorse (materiali e/o umane) da un ufficio ad un altro, ma si va ad attribuire competenze ad alcune strutture, di cui in precedenza, siccome stabilito dal predetto Rof, erano titolari altri Uffici, così modificando di fatto lo stesso Regolamento.

Tale modus operandi, se è possibile in un ambiente aziendale privato, non è legittimo all’interno di strutture pubbliche, che sono disciplinate da norme cogenti che, in quanto tali, non possono essere derogate.

Per dare legittimità al provvedimento di riorganizzazione in questione – continua la nota sindacale - è necessario innanzitutto modificare il Regolamento, utilizzando le procedure di legge e, in ogni caso, la competenza deve essere del cda e non della direzione generale dell’ente.

Entrando nel dettaglio, il sindacato elenca una serie di violazioni del Regolamento dalle quali risulterebbe affetto il disegno riorganizzativo dell'ente.

Innanzitutto, non sarebbe rispettato l’art. 12, 3° comma, lett. c), in quanto verrebbero tolte all’Ufficio Affari Generali le funzioni correlate alla sicurezza, espletate dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Rspp) ed attribuite alla Direzione Finanziaria e Patrimoniale (Dfp), unificandole ai compiti di gestione e manutenzione immobili nel nuovo Ufficio Facility Management.

In tal modo, sarebbe stato violato anche l’art. 11 del ridetto Regolamento, per aver attribuito ad una Direzione amministrativa  funzioni tecniche non previste dallo stesso Regolamento.

Con riferimento alla figura del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il sindacato sottolinea che trattasi di una figura di rilievo, imposta dalla legge a supporto del datore di lavoro, con il delicato compito di vigilanza e di intervento su tutte le criticità legate alla sicurezza dell’ente e dei lavoratori.

Affidando a questa figura istituzionale anche compiti di gestione e manutenzione immobili, essa verrebbe a trovarsi in una posizione di conflitto: da un lato, avrebbe compiti operativi e, dall’altro, di vigilanza (di se stesso).

Ma ad essere violato sarebbe anche art. 13, 2* comma, lett. c) del Regolamento, in quanto con l’unificazione delle attività di sicurezza e manutenzione immobili nella Direzione Finanziaria e Patrimoniale verrebbero tolte alla Direzione tecnica Servizi Tecnici i compiti di supporto logistico, tecnico ed operativo al medesimo Responsabile per la sicurezza, per le necessità correlate allo svolgimento delle proprie mansioni.

Inoltre, ad avviso di Usi-Ricerca, il disegno di cui trattasi, con l’attribuzione alla Struttura Servizi Tecnici di compiti di tipo economale, vale a dire forniture per l’Amministrazione, violerebbe il disposto di cui alla lett. b), 3* comma dell’art. 11 del medesimo Regolamento, che ascrive tali attività alla Direzione Finanziaria e Patrimoniale e, nel contempo, anche l’art. 13 del Rof, perché si va a gravare la Struttura tecnica di compiti non previsti dallo stesso Rof.

Nè serve a mitigare lo sconcerto quanto previsto dall'art. 2 dell'atto direttoriale, laddove pone, entro un mese dal provvedimento "... in capo ai Dirigenti amministrativi e ai Direttore Responsabili dei Servizi Tecnici la predisposizione di specifiche schede ricognitive relative a compiti, funzioni e sottofunzioni amministrativo-gestionali svolte da ciascuna articolazione inserita nelle strutture di competenza con indicazione delle rispettive responsabilità".

Intanto, c’è chi sostiene - e non a torto - che forse sarebbe stato più opportuno e più corretto lasciare al nuovo direttore generale la riorganizzazione dell'ente, piuttosto che emanare, il giorno prima della scadenza del mandato, un provvedimento che si appalesa rabberciato, incompleto epperciò foriero di disorientamento tra i dipendenti.

Alla luce di quanto sopra, appare quanto mai opportuno e necessario - ad avviso di Usi Ricerca - che sulla vicenda in questione, per le forti perplessità che suscita, ci fosse una riflessione da parte del cda e, se necessario, anche da parte del ministero vigilante.

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