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Lunedì, 06 Mag 2024

Nell'ultimo numero del Foglietto abbiamo scritto che il 21 giugno scorso il TAR Lazio ha dato ragione a due dei precari dell'Ingv, che avevano fatto ricorso contro la ormai famigerata Delibera 151 del 24 novembre 2014, con la quale erano state determinate le modalità di assunzione delle 200 unità di personale previste dal piano straordinario di cui al D.L. n. 104/2013.

Intanto, si attendono ad horas le sentenze relative ad ulteriori cinque ricorsi.

Purtroppo per l'Ingv la sentenza è chiara e difficilmente oppugnabile. Essa smonta impietosamente la debole difesa dell'amministrazione, come sempre centrata sul tentativo di dimostrare che i cosiddetti concorsi "Mussi" del 2010, per uno dei quali i ricorrenti risultano idonei ma, allo stesso tempo, primi degli esclusi dagli "scorrimenti", fanno riferimento a settori disciplinari ben diversi dai concorsi banditi dalla Delibera 151 stessa. In altre parole, l'Ingv ha ribadito il concetto che le ulteriori professionalità necessarie al fabbisogno dell’Ente e da acquisire tramite concorso “... non sono equivalenti a quelle richieste dai bandi delle graduatorie attive ...”, come si legge nel preambolo della sentenza.

Osservano i giudici del TAR Lazio che "... L’art. 3 (della Delibera 151, ndr), al fine di giustificare la misura dell’attingimento dalle graduatorie in corso di validità e, per converso, il ricorso alle procedure concorsuali pubbliche o riservate per altri profili, fa riferimento all’incrocio delle esigenze funzionali rappresentate dai Direttori delle strutture di ricerca; esigenze di cui tuttavia, non vi è traccia nel testo della delibera del 24 novembre 2014 né in quello della delibera impugnata del 18 dicembre ...".

I giudici proseguono notando come, a giudizio dei ricorrenti, "... Tale omissione renderebbe le scelte organizzative dell’Istituto totalmente apodittiche e non rispettose dell’obbligo di motivazione imposto all’azione amministrativa in termini generali dall’art. 3 della legge 241/1990 determinando l’insanabile illegittimità del provvedimento impugnato per difetto e/o insufficienza della motivazione e per violazione e falsa applicazione dell’art. 4 comma 3 lettera b) del D.L. n. 101/2013, convertito nella L. 125/2013...".

I giudici riportano anche la nota del Dipartimento per la funzione Pubblica del 22 dicembre 2014 nella quale si affermava che “... Questo Ufficio (…) non è posto nelle condizioni di verificare quanto asserito dall’ente in merito all’avvio di nuove procedure di reclutamento ...". Tale nota, sempre a detta dei giudici, "... fa comprendere che sia quanto meno dubbia la scelta dell’istituto di bandire nuovi concorsi in quanto le professionalità richieste non sono equivalenti a quelle presenti nelle graduatorie ...".

Nelle motivazioni della sentenza che, come abbiamo detto, è ampiamente favorevole ai ricorrenti, si legge che "... Il bando del concorso al quale hanno partecipato i ricorrenti concerneva l’assunzione di n. 3 unità di personale con profilo professionale di Ricercatore (III livello retributivo) presso l’Ingv - Area scientifica: “Fisica della sorgente sismica e dell’interno della terra” e invero i ricorrenti svolgono, con contratto a tempo determinato, compiti di monitoraggio sismico e fanno parte della rete di pronto intervento sismico per l’installazione di stazioni sismiche in aree epicentrali a seguito di eventi rilevanti nel territorio italiano....".

Con queste premesse, che denotano un esame decisamente attento del caso da parte del TAR Lazio, discende la conclusione per cui "... E’ dunque evidente l’equivalenza non solo del profilo professionale per il quale è stato bandito il concorso del 2010, nella cui graduatoria i ricorrenti si sono classificati come idonei, ma anche la sostanziale equivalenza delle mansioni a cui i ricorrenti sono in concreto adibiti con il rapporto di lavoro a tempo determinato. Con il che già si dimostra l’illegittimità della scelta dell’amministrazione nell’emanare bandi di concorso per le medesime professionalità per le quali avrebbe dovuto attingere dalle graduatorie ancora vigenti e peraltro già utilizzate a mezzo di instaurazione di rapporti di lavoro a termine ...".

Ora, all'Ingv si teme che le stesse argomentazioni vengano utilizzate anche per "imporre" l'assunzione di uno o più degli altri ricorrenti e, soprattutto, ci si chiede come ci si dovrà comportare con coloro che, pur essendo risultati idonei nei concorsi in questione, non hanno mai proposto ricorso.

Le assunzioni imposte dal TAR, infatti, potrebbero a loro volta essere impugnate anche da costoro, con un potenziale effetto-domino, che verrebbe interrotto solo dalla eventuale decisione di far scorrere per intero tutte le graduatorie aperte. Decisione draconiana che, a più di uno, può apparire discutibile e iniqua, perché ogni scorrimento comporterebbe l'eliminazione di un posto tra quelli già messi a bando, con un criterio da decidere caso per caso e sotto la continua minaccia di ulteriori ricorsi.

Si teme, inoltre, che il TAR Lazio non si esprima chiaramente sulla sospensione dell'efficacia della Delibera 151 e, quindi, sul blocco di fatto dell'intera dinamica concorsuale, rendendo forse necessario adire il Consiglio di Stato.

La Delibera 151 andrà, comunque, modificata per la ragione appena accennata, ovvero per far posto ai dipendenti di cui il TAR ordina di fatto l'assunzione.

Ma se il processo dovesse protrarsi per qualche mese, si creerebbero automaticamente le premesse per una crisi finanziaria, perché l'impossibilità di assumere coloro che ne hanno già maturato il diritto potrebbe: 1) mettere a rischio i due milioni di euro che il MIUR riconosce all'Ingv ogni anno per completare il piano assunzionale straordinario; 2) aumentare di molto il numero dei contrattisti da rinnovare il 1° gennaio del 2017 e il relativo costo, oggi in larga misura, ma con sempre maggior affanno, coperto dai fondi della Convenzione pluriennale Dipartimento Protezione Civile-Ingv.

Se a tutte queste circostanze sfavorevoli si aggiunge la sensazione di rabbia e di impotenza dei contrattisti dell'Ingv, bloccati sine die a fronte di una legge pensata su misura per loro, il quadro del pasticciaccio, i cui contorni erano stati anticipati dal Foglietto a gennaio scorso, è completo.

I geofisici dell'Ingv sono abituati a trattare le catastrofi naturali, che sono imprevedibili, costose, spesso luttuose ma sicuramente non imputabili al genere umano; ma restano basiti di fronte a una catastrofe istituzionale prevista nei dettagli, certamente costosa, dolorosa se non luttuosa, e certamente imputabile agli uomini. A chi in particolare? Ancora una volta ce lo dice il TAR Lazio, che ricostruisce con meticolosità il ruolo dell'organo di indirizzo politico dell'ente, ovvero del CdA, e di almeno un Direttore di Struttura in questa vicenda.

Per quanto riguarda il CdA i giudici rilevano che "... Da quanto esposto, emerge che l’operato dell’Istituto in subiecta materia è stato ampiamente ritenuto, sia pure in una prima fase interlocutoria, non satisfattivo da parte degli organi di controllo interno (Collegio dei Revisori) o esterni (Dipartimento per la Funzione pubblica) proprio dal punto di vista dell’adeguatezza della motivazione in ordine alla scelta del non utilizzare le graduatorie ancora valide, tant’è che il Dipartimento per la Funzione Pubblica esprime perplessità ancora con la nota del dicembre 2014 sopra menzionata ...".

Per quanto riguarda il Direttore della Struttura Terremoti, che all’epoca era Claudio Chiarabba, i giudici soggiungono "... Nè può ritenersi soddisfatto l’obbligo di adeguata motivazione .... con quanto riportato nella nota a firma del direttore della Struttura Terremoti del 28.10.2015 n. 2373 ... in cui si afferma in modo apodittico che il concorso per il quale i ricorrenti risultano essere in lista di idoneità non è in alcun modo sovrapponibile, per tematiche e specifiche tecniche, ai bandi di cui ai decreti n. 295, 296 e 297...".

Ne consegue che l'Ingv " ... non è riuscito a motivare adeguatamente la scelta di bandire il nuovo concorso proprio perché, in punto di “equivalenza” dei profili professionali, la scelta è sostanzialmente non motivabile a causa della loro tendenzialmente prevalente sovrapponibilità...".

Oggi, all'Ingv c'è un nuovo presidente che è chiamato a sbrogliare questa matassa, e da pochi giorni anche il Direttore di Struttura che, di fatto, aveva negato l'evidenza, cioè la sovrapponibilità dei concorsi oggetto del ricorso, è stato sostituito.

Ma non tutto il vecchio è trascorso, perché in CdA siede ancora un componente di nomina popolare, il primo tecnologo Nicola Alessandro Pino, che faceva parte anche del CdA precedente, quello responsabile del pasticciaccio e del suo prevedibile epilogo.

Fermo restando il possibile accertamento di un eventuale danno erariale a carico del vecchio CdA, le dimissioni del primo tecnologo Pino potrebbero oggi apparire quantomeno come una forma di ravvedimento operoso; un doveroso atto di “pentimento” agli occhi di quei precari che, a causa di comportamenti impietosamente censurati dai Giudici amministrativi, ma fin troppo facilmente prevedibili, ancora oggi vivono ore di apprensione (non si sa ancora nulla di ufficiale sul rinnovo di oltre cento di loro, per il secondo semestre 2016) perché potrebbero ritrovarsi a casa dal 1° gennaio prossimo, beffati da un ente incapace persino di gestire una legge fatta ad hoc per il proprio personale precario.

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