di Alex Malaspina
Nella causa intentata contro il Cnr, Enrico Verona, dirigente di ricerca, avendo partecipato alla procedura, indetta dallo stesso ente, per la nomina del direttore dell’Istituto di Acustica e Sensoristica, ha chiesto l'accertamento dell'insussistenza, in capo a Claudio Rafanelli, anch’egli dirigente di ricerca, dei requisiti necessari per l'inserimento nella terna dei candidati idonei al conferimento dell'incarico in questione, con declaratoria dell'illegittimità della sua nomina a direttore del Centro medesimo.
Respinte le eccezioni di infondatezza del ricorso sollevate dal Cnr e dal Rafanelli, il Tribunale di Roma - Sez. Lavoro - con sentenza n. 8484/2011, passando ad esaminare il merito del ricorso, precisa innanzitutto come il conferimento dell'incarico oggetto della controversia sia disciplinato dall'art. 27 del Regolamento di organizzazione del Cnr, che prevede un procedimento articolato in due fasi: una prima, affidata a una Commissione di esperti, diretta all'individuazione della terna dei candidati idonei all'incarico, e una seconda in cui il cda dell'ente, approvati gli atti della Commissione, delibera l'affidamento dell'incarico a uno degli idonei.
Le doglianze del ricorrente si appuntano proprio sulla prima di queste fasi, la cui illegittimità si riverbera sull'atto finale della procedura.
Ed invero, secondo il giudice, non solo la Commissione ha omesso di tenere il colloquio previsto, ma ha altresì mancato di assolvere l'ulteriore onere di motivare il giudizio collegiale, non essendo all'uopo sufficiente una qualsivoglia motivazione, come tale inidonea a dar conto di tutti gli elementi che giustifichino adeguatamente il giudizio finale.
E' la stessa Commissione, peraltro, ad ammettere che la competenza del Rafanelli nei settori dell'acustica è "limitata" e il rilievo non è di poco conto, visto che in ballo c'è proprio la direzione di un istituto di acustica, per la quale la legge chiede che i candidati possiedano "alta qualificazione ed esperienza scientifica e manageriale".
D'altro canto, prosegue il giudice, nel giudizio della Commissione non è rintracciabile neppure un accenno che possa consentire di "compensare" le lacune riscontrabili nell'esperienza di carattere scientifico.
Risultando inosservate le prescrizioni legislative e regolamentari che presiedono allo svolgimento della procedura, questa dovrà essere ripetuta, compiendo tutti gli atti necessari per giungere a un nuovo atto di conferimento dell'incarico.
Ancora una volta tutto da rifare. Era già accaduto qualche settimana fa per la nomina di Alessandro Preti a direttore centrale per la gestione delle risorse.