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Giovedì, 04 Lug 2024

altE’ vero che siamo solo all’inizio di una nuova fase dei concorsi universitari, di cui al momento ignoriamo la durata, sicché è difficile, anzi impossibile fare confronti con il passato.

Ma se il buongiorno si vede al mattino, stando ai ricorsi che vengono presentati, forse possiamo già vaticinare che la litigiosità è destinata decisamente ad aumentare.

Chi pensava, pertanto, che con l’introduzione dell’abilitazione scientifica nazionale sarebbe iniziata un’era di pace in questo travagliato settore, ebbene si è sbagliato di grosso.

Due settimane fa abbiamo dato notizia dell’annullamento di una mancata idoneità nella materia del diritto penale, motivata sul presupposto che il giudizio di merito, se estremamente positivo, prevale sul mancato raggiungimento di una mediana, e già la storia si ripete, lasciando intuire che probabilmente ci troviamo di fronte a una giurisprudenza che si manterrà costante, così da diventare pacifica.

E’ sempre il Tar Lazio a pronunciarsi con sentenza n. 5640 del 2015, ma attraverso una diversa sezione, cioè la terza, che è stata chiamata a decidere di un ricorso proposto da alcuni professori associati del settore “fisica teorica delle interazioni fondamentali”, cui è stata negata l’idoneità a professore ordinario.

Questa volta il Tar ha precisato che si tratta di una procedura abilitativa e non concorsuale, ossia con numero di posti non limitato né predefinito, quindi senza confronto concorrenziale tra i candidati. Pertanto, gli indici correlati alle mediane, essendo a carattere quantitativo, non possono assumere un ruolo decisivo ai fini dell’abilitazione, né dunque il mancato superamento delle stesse mediane può risultare preclusivo ai suddetti scopi, essendo preminente all’uopo il giudizio di merito della Commissione sulla maturità scientifica raggiunta dagli abilitandi, giudizio, nel caso di specie, molto positivo sia per i titoli che per le pubblicazioni.

Pertanto, il giudice amministrativo ha ritenuto irragionevole il criterio fissato dalla Commissione ai fini del conseguimento dell’abilitazione in caso di mancato superamento di due mediane, stante che nessuna correlazione può essere intervenuta tra elementi di carattere quantitativo, quali gli indici in esame, e le valutazioni qualitative espresse sui titoli e le pubblicazioni.

Anche in tal caso i candidati dovranno essere sottoposti a un nuovo giudizio da parte di una diversa commissione.

C’è stato un tempo, nemmeno troppo lontano, in cui si biasimava “una vita da mediano”. Sembra che a questa sia ora subentrata “una vita fra le mediane”, anch’essa a dir poco non esaltante.

In ogni caso, vogliamo concludere con un sentito in bocca al lupo a tutti i candidati.

 

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