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Domenica, 05 Mag 2024

Quando ad ottobre 2014, dopo che la Commissione Istruzione pubblica e Beni culturali del Senato, all’esito di una indagine conoscitiva iniziata a febbraio scorso, approvò, ai sensi dell'art. 50 comma 2 del Regolamento dello stesso Senato, una relazione, in materia di enti pubblici di ricerca, furono in tanti ad esultare.

Tra di essi, però, non c’era Il Foglietto, che alla notizia dedicò un articolo dal titolo La VII Commissione del Senato approva il libro dei sogni della ricerca.

A distanza di due anni, dopo aver ottenuto una delega dal Parlamento, finalizzata (nelle intenzioni) a semplificare la vita degli Epr, il governo ha emanato di recente uno schema di decreto legislativo, che ora è all’esame delle competenti commissioni parlamentari, per i pareri di rito, prima della definitiva approvazione da parte dell’esecutivo.

Alle numerose critiche che hanno accolto il provvedimento del governo, se ne è aggiunta nei giorni scorsi un’altra, proveniente addirittura dal Servizio Bilancio del Senato che, in un suo documento, si è soffermato sulla norma che prevede l’istituzione un fondo premiale da 68 milioni da finanziare con le risorse che dovranno essere attinte dal Fondo ordinario (il Foe) che, come noto, è destinato agli enti vigilati dal Miur per far fronte alle spese di funzionamento.

Tale fondo premiale è previsto dal comma 3 dell’articolo 5 del Dlgs, che così recita: «Al fine di promuovere e sostenere l’incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti vigilati dal Miur e migliorare l’efficacia e l’efficienza nell’utilizzo delle risorse è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un apposito fondo con una dotazione iniziale di 68 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2017, destinato al finanziamento premiale  dei Piani triennali di attività o di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli Enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ripartito con decreto del Ministro che ne fissa altresì i criteri, modalità e termini per l'assegnazione».

Una norma che sembrerebbe positiva per gli enti, se solo non ci fosse il successivo comma 4, che, prevede testualmente che «Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede mediante riduzione del fondo ordinario di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204».

Ora c’è chi si augura che Palazzo Chigi ponga rimedio a quella che si appalesa una vera e propria beffa o, meglio, una sorta di gioco di prestigio, visto che con una mano dà e con l’altra toglie.

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