La Corte di cassazione – sez. Lavoro – con ordinanza n. 25716, pubblicata il 23 settembre 2026, ha accolto il secondo dei due motivi del ricorso avverso la decisone n.1324/2025 della Corte di Appello di Roma, avente ad oggetto il rapporto tra prescrizione dei crediti retributivi e diritto al trattamento di fine rapporto nel pubblico impiego contrattualizzato.
La vertenza riguardava una medico specialista, già titolare di contratti di collaborazione con una struttura sanitaria pubblica, il cui rapporto in sede giudiziaria era stato riqualificato come subordinato.
Con l’ordinanza in commento, la Suprema Corte, quanto al primo dei due motivi posti a supporto del ricorso, ha ribadito che, “in tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia successivamente accertata la natura subordinata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela”.
Quanto al secondo motivo, invece, contrariamente a quanto statuito dalla Corte territoriale, per gli Ermellini di piazza Cavour, in accoglimento della tesi sostenuta dal ricorrente, “il diritto al trattamento di fine rapporto, che ha autonomia strutturale rispetto ai singoli crediti retributivi, sorge alla cessazione del rapporto di lavoro e solo da questa data decorre il termine di prescrizione, mentre concorrono a determinarne l'ammontare anche gli accantonamenti relativi a retribuzioni per le quali il diritto sia ormai prescritto, poiché quelle retribuzioni rilevano solo come base di computo del TFR e non come componenti del relativo diritto”.
In conclusione, accolto il secondo motivo del ricorso, rigettato il primo, con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

