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- di Rocco Tritto
Con sentenza n.605/2025, la Cassazione – sezione Lavoro – ha respinto il ricorso proposto da una società datrice di lavoro avverso la decisione della Corte d’Appello di Napoli n.598/2021 che, in riforma di quando statuito dal Tribunale, aveva accolto la domanda di un lavoratore disabile finalizzata a poter effettuare in regime di smart working le stesse mansioni svolte presso la sede di assegnazione, ritenendo ininfluente la circostanza, dedotta dalla medesima società, che all’interno del relativo regolamento aziendale era escluso lo smart working per i profili svolgenti le medesime attività del lavoratore ricorrente.