di Adriana Spera
Nella causa intentata da Sandro Valli, dirigente del Cnr, contro l'ente presieduto da Luciano Maiani, e contro Alessandro Preti, dirigente tecnologo e collega del primo, nominato direttore della Direzione centrale supporto alla gestione delle risorse, il giudice monocratico (sent. n.4342/2011 della 1^ sez. Lavoro del Tribunale di Roma) ha dichiarato l'illegittimità di detta nomina e condannato lo stesso Cnr a ripetere la procedura per il conferimento dell'incarico.
Dopo aver respinto come infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Cnr, il giudice ha innanzitutto dichiarato la propria giurisdizione sulla controversia, che si configura come una normale causa in materia di conferimento di incarichi dirigenziali, appartenente alla giurisdizione ordinaria per espressa previsione di legge (art. 63, co. 1 del d. lgs. n.165/2001).
Passando al merito, il giudice ha precisato che, se è vero che il regolamento del Cnr (art. 15) permette di conferire gli incarichi dirigenziali anche a tecnologi e ricercatori, ciò è consentito nel limite massimo stabilito dalla disciplina generale della materia ( art. 19 d.lgs. 165/2001), ma tale limite, nel caso di specie, era stato violato, dato che il solo incarico dirigenziale di livello generale disponibile era già stato attribuito ad un dipendente che non rivestiva la qualifica dirigenziale.
Il giudice ha ritenuto altresì fondato il secondo ordine di motivi di illegittimità prospettate dal ricorrente, riconoscendo che il Cnr ha violato la disciplina che regola il procedimento di assegnazione degli incarichi dirigenziali, non avendo, in particolare, ottemperato all'obbligo ex art.19, co. 1-bis, del citato d. lgs. n. 165/2001, di predeterminazione dei criteri di scelta, giudicati, senza mezzi termini, "assolutamente inidonei a consentire, da parte del Cnr, una valutazione degli obblighi di trasparenza e di imparzialità, non consentendo alcun effettivo controllo sull'operato dell'ente in sede di individuazione del dipendente cui conferire l'incarico".
Come si è detto all'inizio, tutto da rifare, dunque, poiché solo così si può ovviare alla perdita di chance del Valli. Viene invece respinta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto pregiudizio non configurabile, una volta statuita la ripetizione della procedura, non essendo risultato che la procedura, sfociata nella nomina del Preti, si sia svolta in forme lesive dell'onore e del prestigio del ricorrente.