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Giovedì, 04 Lug 2024

Redazione

A dieci giorni dalle prove preselettive fissate per il 21, 22 e 23 giugno presso i locali della Nuova Fiera di Roma, sta salendo la tensione attorno al concorso pubblico per 115 posti di cter (due prove scritte e colloquio) indetto dall’Istat.

A agitare le acque è stata la decisione dell’ente statistico di esonerare dalle prove preselettive una parte dei 13 mila concorrenti.

Si tratta di circa 300 dipendenti a tempo determinato, in servizio presso l’Istat da alcuni mesi, dopo aver superato una selezione pubblica (una prova scritta e colloquio) per la quale era richiesto il diploma di istruzione secondaria di II° grado o superiore.

L’esonero è stato disposto dall’Istat con una delibera del 31 maggio scorso, a favore di candidati che “alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, abbiano superato prove selettive pubbliche bandite dall’Istituto nazionale di statistica per l’accesso, con contratto di lavoro subordinato, a profili professionali per i quali è previsto il medesimo titolo di studio richiesto dal bando di concorso sopra citato o un titolo di studio superiore”, sulla base di un parere espresso dall’Avvocatura dello Stato in data 23 maggio, a distanza di più di tre mesi dalla presentazione, da parte di circa 150 dipendenti a tempo determinato, di un ricorso al Tar del Lazio, che fino a oggi non è stato oggetto di esame dal parte del Tribunale amministrativo.

Il ricorso richiamerebbe una sentenza del Tar Sicilia (n. 511/2008), che avrebbe dato ragione a un gruppo di dipendenti  a termine dell’Inail, che l’ente non avrebbe esonerato dalle prove preselettive in occasione di un concorso pubblico.

I candidati al concorso esterni all’Istat o interni ma non esonerati dalla prova preselettiva (che sono circa il 98% del totale), però, contestano la decisione dell’Istituto presieduto da Enrico Giovannini, forti a loro volta di una recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 5080/2009), richiamata dal Tar del Piemonte n. 2490/2009, avente ad oggetto la stessa materia affrontata dal Tar della Sicilia, vale a dire un concorso bandito dall’Inail.

Ebbene, per il Consiglio di Stato “la legge non prevede l’obbligo dell’Amministrazione di esonerare dall’eventuale preselezione i candidati ‘interni’ dell’ente, ed anzi l’ordinamento giuridico, alla luce delle coordinate costituzionali, mostra un chiaro favor per l’accesso concorsuale esterno e per l’affermazione della piena par condicio fra i concorrenti, esterni o interni che siano. E persino nei casi in cui è stata ritenuta legittima la riserva in favore degli interni di alcuni dei posti messi a concorso, la giurisprudenza ha ritenuto che, non di meno, essa possa essere applicata soltanto all’esito dell’intera procedura concorsuale e non possa implicare, in particolare, l’esonero degli interni dall’espletamento della prova preselettiva, atteso il carattere ontologicamente unitario della procedura concorsuale”.

Allo stato, l’azione dei concorrenti “esterni” si è concretizzata in un esposto trasmesso all’Ispettorato della Funzione Pubblica, con il quale viene contestata la legittimità dell’operato dell’amministrazione Istat.

Ma la vicenda ha fatto registrare anche una sgradevole reazione da parte del direttore generale dell’Istat che, di fronte alla legittima richiesta avanzata il 1° giugno scorso da Usi/RdB di acquisire copia del parere espresso dall’Avvocatura dello Stato, ha opposto un netto rifiuto, con una comunicazione di ieri, 9 giugno, che di seguito viene riportata:

“Con riferimento alla vostra mail del 1 giugno con la quale codesto Sindacato richiede copia del parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, reso in relazione allo svolgimento delle prove preselettive per l'accesso al concorso a 115 posti di CTER VI l.p. presso questo Istituto, si precisa quanto segue. In primo luogo va evidenziato che una tale richiesta deve essere inoltrata ai sensi e con le modalità previste dalla normativa che disciplina l'accesso ai documenti amministrativi (legge 241/1990 s.m.i.), pertanto l'istanza deve essere adeguatamente supportata da idonea motivazione per consentire all'amministrazione di valutare la sussistenza di un apprezzabile interesse, giuridicamente rilevante, richiesto dalla normativa citata.
In ogni caso corre l'obbligo di precisare che, in via generale, la corrispondenza intercorsa tra le amministrazioni e l'Avvocatura dello Stato è sottratta all'accesso sulla base di costanti indicazioni provenienti dall'Avvocatura stessa e nel caso di specie, peraltro, il parere in questione afferisce ad una vicenda per cui pende un giudizio presso il TAR del Lazio, nel quale codesta O.S. non è parte.
Giovanni Fontanarosa

Si tratta di una reazione che si appalesa incomprensibile, ancorché pretestuosa,  e che non aiuta di certo a fare chiarezza sulla intricata vicenda.

Ma la stessa appare anche del tutto infondata sul piano giuridico, in quanto, con l’accoglimento – senza riserve - da parte dell’Istat della richiesta avanzata dai ricorrenti, dopo la sola presentazione di un ricorso al Tar, è cessata sul punto la materia del contendere, per cui non vi è alcuna ragione per tenere “secretato” il predetto parere.

Il rischio concreto ora è che la graduatoria finale della procedura concorsuale, che ha avuto costi rilevanti, sia in termini di canoni di affitto dei locali che di compenso per il soggetto privato che gestirà le prove preselettive, venga travolta dalla giustizia amministrativa.

Se questo dovesse accadere, a pagare non potrà essere, come avviene di solito nella Pubblica amministrazione, Pantalon de’ Bisognosi.

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