Giornale on-line fondato nel 2004

Venerdì, 05 Lug 2024

di Biancamaria Gentili

Anche per una dipendente dell’Istat l’imminente Natale sarà sicuramente felice.

L’ente di via Balbo si appresta a recapitarle un assegno di oltre 15 mila euro netti (20 mila lordi), in virtù di una sentenza del Tribunale di Roma, seguita a una causa intentata con l’assistenza gratuita dell’ufficio legale dell’Usi.

Era già successo per Ignazio Balsamo e Angelo Pirillo, dipendenti del Cra di Acireale, ai quali il ministero delle Politiche agricole ha liquidato nei giorni scorsi la tutt’altro che modesta cifra di 19 mila euro pro-capite.

Ma veniamo alla vicenda della dipendente dell’ente statistico che, entrata nei ruoli dell’ente, a seguito di pubblico concorso, a marzo 1997, come collaboratore tecnico di VI livello, nel 2002 aveva partecipato a un altro concorso pubblico, sempre indetto dall’Istat, a 7 posti di collaboratore di IV livello, classificandosi al 10 posto.

In virtù di tale collocazione, la dipendente aveva diritto a uno dei due posti riservati al personale interno, siccome previsto  dell'art. 13, comma 3 lett. b), del dpr n. 171/91. Per l’Istat, invece, tale riserva non trovava applicazione in quanto tra i vincitori vi erano candidati già dipendenti dell’ente. Non convinta di tale interpretazione, la dipendente si rivolgeva al sindacato Usi/RdB, che condivideva le sue doglianze, al pari del proprio Ufficio legale per il tramite del quale la medesima dipendente, a titolo completamente gratuito, adiva il Tribunale del lavoro di Roma.

Al cospetto dell’organo giurisdizionale, l’Istituto nazionale di statistica si difendeva sostenendo che, in passato, in situazioni del tutto analoghe a quella della ricorrente, mai aveva riconosciuto la “riserva” in caso di presenza tra i vincitori di concorsi pubblici di dipendenti dell’ente.

In disparte la circostanza che tali ultimi avevano avuto l'investitura non in forza della “riserva”, ma in base alle valutazioni e ai risultati concorsuali, l’affermazione dell’Istat risultava davvero incauta, in quanto la difesa della ricorrente dimostrava documentalmente il contrario.

Inevitabile, dunque, la condanna - anche alle spese di lite (1620 euro) - da parte del Tribunale, secondo il quale l’Istat, nel caso in esame, “ha operato una scelta irragionevole e ingiustamente sperequativa e ha leso diritti economico-patrimoniali della ricorrente che, pur avendone titolo, si è vista negare una anzianità” giuridica, economica e contributiva di circa quattro anni.

empty alt

All’ombra del Re dollaro crescono piccole valute

La notizia dell’ultimo aggiornamento che il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha dedicato...
empty alt

Tolve, bellezza lucana che affonda le sue radici nel terzo millennio a.C.

San Rocco è il Santo più venerato nel mondo cattolico. Nei miei viaggi per i borghi lucani la sua...
empty alt

In Adriatico sono tornate le mucillagini

In Adriatico sono tornate le mucillagini la cui composizione potei analizzare, tra primi, nel...
empty alt

Illegittimo affidare il controllo della prestazione lavorativa a un investigatore

Con ordinanza n. 17004/24, pubblicata il 20 giugno 2024, la Corte di cassazione - sezione Lavoro – ha...
empty alt

Dall’Antitrust cartellino rosso alla Figc

Dopo l'inattesa eliminazione della nazionale italiana di calcio dagli Europei, una nuova tegola si è...
empty alt

“Fremont”, film esistenzialista dalle venature surreali

Fremont, regia di Babak Jalali, con Anaita Wali Zada (Donya), Gregg Turkington (Dr. Anthony),...

Ti piace l'informazione del Foglietto?

Se ti piace quello che leggi, puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro sostenendoci con quanto pensi valga l'informazione che hai ricevuto. Anche il costo di un caffè!

SOSTIENICI
Back To Top