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Sabato, 06 Lug 2024

di Ivan Duca

Alessandro D’Ulivo, primo ricercatore in forza alla sezione di Pisa dell’Iccom-Cnr, è un pacifico signore di quasi 60 anni che, però, non ci sta a subire torti.

E’ per questo che qualche anno fa, in occasione del passaggio dal profilo di ricercatore di III livello a quello di primo ricercatore di II livello, ha ritenuto del tutto prive di logica giuridica le modalità di calcolo della anzianità di servizio utile per l’assegnazione della nuova fascia stipendiale.

Infatti, proprio a seguito della applicazione delle norme in materia dettate dal ccnl degli enti di ricerca 1994-1997 (art. 4, co, 12), il Cnr avrebbe dovuto abbattere di un terzo l’anzianità posseduta da D’Ulivo alla data di decorrenza del detto inquadramento superiore (31 dicembre 2005).

Ebbene, poiché l’anzianità posseduta da D’Ulivo, quale Ricercatore di III livello, al 1° gennaio 1997 (data di decorrenza applicativa del ccnl 1994-1997) era incontrovertibilmente di 171 mesi (come, peraltro, attestato dallo stesso Cnr con provvedimento di prot. 1809942 del 17.4.2001), alla successiva data del 31 dicembre 2005, quando egli venne inquadrato nel superiore livello II di “Primo Ricercatore”, la medesima anzianità risultava essere di mesi 279, alias ventitre anni e tre mesi.

Pertanto, applicando l’abbattimento di cui al già richiamato art. 4 del ccnl 1994-1997, tale anzianità doveva essere ridotta a quindici anni e sei mesi, che doveva costituire l’anzianità di partenza di D’Ulivo nel livello II del profilo di “Primo Ricercatore”, utile per l’attribuzione delle fasce stipendiali, che caratterizzano la dinamica retributiva del profilo di “Ricercatore” nel comparto degli enti di ricerca.

Con un ragionamento ritenuto da D’Ulivo del tutto illogico, l’ente di piazzale Aldo Moro, invece, riconobbe al proprio dipendente una minore anzianità, quantificata in tredici anni e sette mesi.

Le forti perplessità di D’Ulivo furono condivise dall’Ufficio legale di Usi-Ricerca, al quale aveva chiesto un parere e che, con l’avv. Enrica Isidori, patrocinò il necessario ricorso innanzi al Giudice del Lavoro di Pisa il quale, però, con sentenza depositata ad ottobre 2011, lo respinse.

D’Ulivo, nonostante l’esito negativo del primo giudizio, non si è dato per vinto e, sempre assistito dall’avv. Isidori e dall’Usi-Ricerca, si è rivolto alla Corte d’appello di Firenze, dove finalmente lo scorso 27 febbraio le sue ragioni sono state completamente accolte, con una sentenza il cui dispositivo recita: “In riforma dell’impugnata sentenza dichiara il diritto di D’Ulivo a vedersi riconosciuta alla data del 31 dicembre 2005 l’anzianità di servizio pari a quindici anni e sei mesi”.

Ora il Cnr, non solo dovrà ricalcolare dal 2005 le fasce stipendiali spettanti al proprio dipendente, ma dovrà pagare anche le spese legali, quantificate in euro 2200, oltre agli accessori di legge.

 

 

 

 

 

 

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