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Martedì, 17 Feb 2026

Dalla metà degli anni ’90 del secolo scorso, nel pubblico impiego la contrattazione nazionale ha previsto la possibilità di affiancare alla previdenza e alla sanità pubblica, riconosciute all’intera popolazione italiana forme integrative di previdenza o di sanità, erogate da imprese private, naturalmente con onere, direttamente o indirettamente, a carico del lavoratore.

Per l’esattezza, tale “illuminata” previsione, risale, per i lavoratori degli enti pubblici di ricerca, al 1996, allorquando venne sottoscritto il ccnl di comparto per il quadriennio 1994-1997.

Dapprima vietata dall’art. 59 del Dpr n. 509/79, la sanità integrativa per i pubblici dipendenti, da attuarsi attraverso la stipula di apposite polizze con compagnie private di assicurazione, è tuttora disciplinata dall’art. 52 di quel contratto, sopravvissuto per volontà soprattutto dei sindacati confederali, a tutti i contratti successivi, mentre la previdenza integrativa trova supporto nell’art. 53 dello stesso ccnl e s.m.i.

Usi-Ricerca, per converso, da sempre sostiene e si batte affinché pilastri essenziali di un paese democratico, come scuola, previdenza e sanità, siano pubblici.

Se è vero che la previdenza integrativa, per le ragioni che più volte Il Foglietto ha elencato e illustrato, non ha abbagliato fino a oggi i lavoratori del pubblico impiego, altrettanto avremmo potuto dire per le polizze sanitarie integrative, attecchite, in un ventennio, soltanto in due/tre dei 22 enti di cui si compone il comparto ricerca, se non si corresse il rischio di vederle approdare, a breve, nel più grosso ente di ricerca del paese: il Cnr.

E sì, a piazzale Aldo Moro tutto sembra essere pronto per il taglio del nastro celebrativo di quello che, per Usi-Ricerca, sarebbe un evento che risulterebbe non solo nefasto per la busta paga dei lavoratori ma posto in essere in patente violazione di norme regolamentari cogenti e immodificabili a livello di ente, fosse anche con l’accordo di quelle organizzazioni sindacali strenue sostenitrici non solo delle poliozze sanitarie ma anche della previdenza integrativa.

Nello specifico, dal 1° settembre prossimo, per far fronte al pagamento del premio assicurativo, nelle casse della compagnia che erogherà la polizza sanitaria verrebbero dirottati euro 2.322.650,00 del fondo annuale per le attività assistenziali, disciplinato sempre dal ccnl e fino a oggi utilizzato per erogare al personale Cnr rimborsi parziali, ma certi, di spese sostenute per una serie di eventi familiari (cure dentarie, occhiali da vista, visite specialistiche, diagnostica di laboratorio e strumentale, ecc.).

In disparte la circostanza, tutt’altro che secondaria, che tale iniziativa è stata posta in essere senza alcun coinvolgimento del personale interessato che, come più volte richiesto da Usi-Ricerca, avrebbe dovuto esprimere la propria adesione esplicita al progetto e non essere considerato “aderente” d’ufficio, ciò che lascia a dir poco sconcertati è la modalità con la quale il provvedimento è stato adottato.

Un provvedimento che si appalesa del tutto illegittimo, in quanto posto in essere in totale violazione proprio di quell’articolo 52 di cui abbiamo parlato in apertura del nostro articolo.

Una violazione che sembra essere sfuggita a tutti, ma proprio a tutti coloro che avrebbero dovuto controllare e certificare la legittimità dell’accordo sulla polizza sanitaria, sottoscritto il 16 novembre 2010 tra Cnr e sindacati, con la sola esclusione di Usi-Ricerca.

Infatti, il contenuto di tale articolo 52, lungi dall’essere di difficile interpretazione, al comma 1° recita testualmente: “Le parti concordano sull’opportunità che gli Enti del Comparto istituiscano, anche in forma consorziata, un organismo a carattere nazionale con la finalità di assicurare ai dipendenti trattamenti complementari a quelli previsti nell’ambito delle assicurazioni sociali obbligatorie, mediante stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale nonché per la copertura del rischio di premorienza, definendo altresì le modalità per il controllo della gestione di detto organismo”.

Al comma 2°, lo stesso articolo statuisce che: “Le parti convengono che gli Enti, previa contrattazione … di intesa tra loro, definiscano le quote dello stanziamento di cui all’art. 59 del DPR 509/1979 e successive modifiche, da conferire al suddetto organismo per il perseguimento delle finalità ad esso attribuite, precisando che qualsiasi onere, anche di carattere contributivo e fiscale, graverà sulla quota di predetto stanziamento”.

Ebbene, appare chiaro a tutti, ma non a chi ha sottoscritto l’accordo sulla polizza sanitaria (amministrazione Cnr e sindacati, Usi escluso), che  l’adempimento propedeutico o, meglio, conditio sine qua non per l’avvio della procedura per la stipula della polizza sanitaria sia la costituzione, anche con altri enti del comparto, di “un organismo a carattere nazionale”, al quale, una volta costituito, occorrerà conferire, giusta il disposto del predetto comma 2, quota parte del fondo per le attività assistenziali, necessaria per il pagamento del premio assicurativo.

Se la norma è così chiara e trasparente, perché il Cnr e i sindacati sostenitori della polizza sanitaria l’hanno clamorosamente disattesa, seguendo un percorso contra legem epperciò illegittimo?

Perché hanno deciso verticisticamente, senza consultare il personale, e omettendo di costituire l’organismo di cui all’art. 52, di prosciugare quasi del tutto il fondo per le attività assistenziali, per far fronte al pagamento del premio assicurativo?

Eppure, paradossalmente, l’accordo sindacale sottoscritto da Cnr e sindacati richiama, nelle premesse, proprio l’articolo 52 come fonte normativa dell’accordo stesso. In pratica, lo richiama ma non lo applica, come dire che l’hanno visto ma non guardato.

Vedremo ora se gli organi di vertice e di controllo del Cnr (presidente, cda e revisori dei conti), ai quali Usi-Ricerca ieri ha notificato, per il tramite dei propri legali, un atto di diffida stragiudiziale, risponderanno e se, dopo aver verificato l’illegittimità del comportamento testé tenuto dall’ente, si impegneranno a revocare rapidamente tutti i provvedimenti adottati in violazione della predetta norma regolamentare.

Se non lo faranno, vorrà dire che non si è trattato di un errore ma della volontà da parte di tutti di procedere in maniera difforme da quanto previsto dal ccnl, e la conseguenza sarà che la storia verrà, senza indugio alcuno, riferita da Usi-Ricerca ai competenti Organi esterni all'ente stesso, perché accertino la violazione di cui trattasi e adottino, ciascuno per le rispettive competenze, i provvedimenti di rito.

In attesa che si faccia piena luce su questa sconcertante vicenda, Usi-Ricerca invita il personale tutto a comunicare all'amministrazione la propria non adesione alla polizza sanitaria.

I principali articoli del Foglietto della Ricerca sul tema:

09/04/2010 - Riordino Cnr, valutazione istituti, buoni pasto, benefici assistenziali, nuovi concorsi, progressioni, formazione

03/10/2010 - Il Cnr, sempre più lento e farraginoso, si ripresenta al tavolo della trattativa

12/11/2010 - Cnr, addio ai benefici per le spese sanitarie

16/11/2010 - Il caso Cnr. La ricerca pubblica incentiva la sanità privata

16/11/2010 - Nuovo incontro di contrattazione al Cnr: piano di assunzioni, anticipo di fascia per ricercatori e tecnologi, attività assistenziali

23/11/2010 - Il risultato del sondaggio sulla polizza Cnr

11/07/2011 - Cnr. Molti lavoratori non riceveranno i sussidi sanitari

21/02/2012 - Tutti pronti al Cnr per la polizza sanitaria

11/12/2012 - Per Natale, nel pacco regalo del Cnr ai dipendenti, rispunta la polizza sanitaria

20/02/2014 - Informativa Cnr sulla polizza sanitaria

24/02/2014 - Il Cnr a un passo dalla polizza sanitaria da 2,5 mln. Usi-Ricerca strappa una tutela per quanti non vorranno aderire

04/03/2014 - Cnr & polizza sanitaria. Sindacati confusi e confusionari

19/05/2014 - Cnr: per 5283 dipendenti in busta paga a maggio oltre 2 milioni di euro di sussidi. Altro che polizza sanitaria

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