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Sabato, 06 Lug 2024

Ormai la giurisprudenza è sempre più uniforme e non sembra ammettere eccezioni: prima di bandire un nuovo concorso, anche interno, occorre far scorrere un’eventuale graduatoria ancora valida ed efficace, relativa a un precedente identico concorso, salvo che non vengano fornite adeguate motivazioni.

A ribadire il concetto giuridico è stato il Tar del Lazio, con sentenza n. 10318, pubblicata lo scorso 14 ottobre.

Destinatario della censura dei giudici amministrativi, questa volta è stato il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri che, pur in presenza di una graduatoria di idonei per allievo Maresciallo, ha bandito una nuova procedura concorsuale interna per 250 posti.

Il Tribunale amministrativo del Lazio, nel richiamare la decisione n. 14/2011 dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, ha ribadito che “l’Amministrazione, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve sempre motivare circa le modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, dell’esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento della indizione del nuovo concorso. Va da sé che, nel motivare l’opzione preferita, l’Amministrazione deve tenere nel massimo rilievo la circostanza che l’attuale ordinamento afferma un generale favore circa l’utilizzazione della graduatoria degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalente che devono, comunque, essere puntualmente specificate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso.

Occorre, peraltro, aggiungere che, secondo quanto affermato dalla citata decisione dell’Adunanza Plenaria, la prevalenza dello scorrimento della graduatoria non si pone come assoluta ed incondizionata, essendo individuabili “casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento del personale mediante nuove procedure concorsuali, anziché attraverso lo scorrimento delle preesistenti graduatorie, risulta pienamente giustificabile, con il seguente ridimensionamento dell’obbligo di motivazione”, da identificare con le ipotesi “in cui speciali disposizioni legislative impongano una precisa cadenza periodica del concorso, collegata a peculiari meccanismi di progressione nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico” (punto 51 della decisione), e, ancora, con ipotesi di fatto “in cui si manifesta l’opportunità, se non la necessità, di procedere all’indizione di un nuovo concorso, pur in presenza di graduatorie ancora efficaci”, come nei casi di esigenza di stabilizzazione, attraverso le nuove procedure concorsuali, del personale precario, di “intervenuta modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace”, di “rilevanti differenze di contenuto sostanziale tra i posti messi a concorso e quelli indicati nelle precedenti procedure” e, ancora, di effettuazione di “una attenta e complessiva attività di ricognizione delle vacanze in organico e di programmazione pluriennale delle assunzioni”.

Venendo al caso in esame, va verificato se l’Amministrazione della Difesa abbia, nel decreto impugnato, fornito una adeguata motivazione circa le ragioni del mancato scorrimento della graduatoria ancora valida ed efficace del precedente identico concorso, approvata in data 5 agosto 2013. A tale quesito il Collegio ritiene che vada data risposta negativa.

Infatti, dalla semplice lettura del decreto impugnato, non è dato scorgere alcuna motivazione idonea a giustificare il comportamento dell’Amministrazione della Difesa che, pur in presenza di una graduatoria ancora efficace, relativa al precedente concorso per l’ammissione all’11° corso annuale di Allievi Marescialli del ruolo Ispettori nella quale i ricorrenti risultavano idonei non vincitori, ha bandito un nuovo concorso senza fornire alcuna motivazione idonea a supportare tale scelta, invece che procedere allo scorrimento della graduatoria ancora efficace.

Conclusivamente, pertanto, il ricorso va accolto, con il conseguente annullamento del bando di concorso impugnato …”.

Alla luce di tale nuova pronuncia della magistratura amministrativa, vedremo se il Cnr, dopo aver rimediato ben quattro sconfitte innanzi agli organi di giustizia amministrativa, continuerà a perseverare nella decisione di non far scorrere le graduatorie di idonei ex articolo 15, preferendo proporre appello al Consiglio di Stato avverso le sentenze del Tar del Lazio, contrassegnate dai nn. 7513 e 7514, che il 14 luglio scorso hanno annullato i bandi di concorso nn. 364.172 e 364.173, emanati il 2 ottobre 2013, rispettivamente per la progressione di 117 unità di personale dal III al II livello del profilo di primo ricercatore e di 80 unità dal II al I livello di dirigente di ricerca.

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