Redazione
Dal 29 gennaio scorso, sono mutate le regole che disciplinano assegni di ricerca, co.co.co. e contratti a tempo determinato.
Da tale data, infatti, è entrata in vigore la legge 30 dicembre 2010, n. 240 (legge Gelmini), i cui articoli 22, 24 e 29 introducono novità, fortemente penalizzanti per i lavoratori.
Innazitutto, il legislatore ha previsto che gli assegni di ricerca potranno gravare sia sui fondi ordinari che su quelli esterni; la durata potrà essere compresa tra uno e tre anni, con rinnovo fino a un massimo di quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno é stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca; diventa obbligatorio per gli enti dotarsi di apposito regolamento contenente le modalità di conferimento; l’importo degli assegni viene determinato dall’ente committente, sulla base un importo minimo stabilito con decreto ministeriale; la durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari di assegni, co.co.co., contrattisti a t.d., intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di ricerca, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi.
Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
Si tratta di un provvedimento finalizzato alle espulsione di migliaia di lavoratori, che da anni nella grande maggioranza, svolgono attività subordinata, con tipologie contrattuali non rispondenti alla realtà.