Redazione
Non è reato pubblicare su internet i nomi e i relativi conti svizzeri di cittadini italiani sospettati di evasione fiscale. Infatti non esiste il divieto di pubblicazione, perché non coperti da segreto, di documenti di origine extraprocessuale acquisiti a un procedimento.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che ha annullato la condanna di una giornalista dell'Ansa che aveva pubblicato i nomi di potenziali evasori delle imposte (intestatari di conti in Svizzera). Due le interessanti conclusioni raggiunte dalla prima sezione penale.
"È sanzionata ex articolo 684 c.p. la pubblicazione sia di atti che documenti inerenti un procedimento penale di cui per legge sia vietata la pubblicazione".
Non solo. "Vietata per legge - continuano i giudici - è la pubblicazione, come testualmente recita l'articolo 114 c.p.p. degli atti (e documenti, ora aggiungiamo) coperti da segreto o anche solo del loro contenuto".
Dunque, nel formalizzare l'assoluzione piena della giornalista, perché il fatto non sussiste, la Cassazione ha affermato un nuovo principio secondo cui "i documenti di origine extraprocessuale acquisiti ad un procedimento, non compiuti dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, non sono coperti da segreto ex art. 329 c.p.p.; per essi non vige dunque il divieto di pubblicazione di cui all'art. 114 c.p.p. la cui violazione possa costituire il reato di cui all'art. 684 c.p.".