Con ordinanza n. 3145 del 12 febbraio 2026, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto da un datore di lavoro avverso la decisione della Corte di appello di Catanzaro che, con sentenza n. 364/2024, nel confermare il verdetto del Tribunale, aveva ritenuto ritorsivo il licenziamento di una dipendente disposto a seguito del rifiuto della medesima a svolgere le proprie mansioni in ambiente ritenuto del tutto inidoneo.
La vicenda trae origine da un secondo licenziamento intimato alla predetta lavoratrice già reintegrata dopo un precedente licenziamento dichiarato ritorsivo; la nuova contestazione disciplinare era fondata sull’assenza dal lavoro, a sua volta determinata dal rifiuto di operare in un ambiente molto freddo e con servizi igienici privi di adeguata riservatezza. Tribunale e Corte d’appello hanno ritenuto ingiustificato il licenziamento, riconoscendo, da un lato, il legittimo esercizio dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. e, dall’altro, la natura ritorsiva del recesso, in quanto inserito in una strategia datoriale già emersa nel precedente giudizio.
I Giudici della Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ribadiscono innanzitutto che la verifica delle concrete condizioni climatiche e igienico sanitarie del luogo di lavoro attiene a una valutazione di merito, non sindacabile in sede di legittimità se assistita da motivazione non apparente né illogica. In secondo luogo, la violazione dell’art. 2087 c.c. integra responsabilità contrattuale: richiamando Cass. 3492/2025 e le Sezioni Unite n.13533/ 2001, la Corte conferma che il contratto di lavoro è integrato ex art. 1374 c.c. dall’obbligo di sicurezza, con conseguente applicazione dello schema dell’art. 1218 c.c. Il lavoratore deve allegare il titolo, descrivere la situazione di pericolo o inadempimento e, se chiede danni, provare il nesso causale; il datore, invece, deve dimostrare l’adempimento, ossia l’assenza di una condizione di nocività o lesività idonea a rappresentare un concreto pericolo per salute e dignità.
Di particolare rilievo risulta il principio di diritto formulato: l’onere di provare l’assenza di una condizione di nocività o lesività dell’ambiente di lavoro, sopra una certa soglia di pericolo, grava sul datore, mentre il lavoratore può limitarsi ad allegare il fattore di rischio potenziale e, solo se agisce per il risarcimento, deve provare il nesso causale tra lesione e danno.
In conclusione, la Cassazione conferma l’illegittimità del licenziamento: la combinazione tra l’assenza di giustificazione oggettiva, la condotta datoriale volta a creare condizioni lavorative insicure e umilianti e il pregresso contenzioso concluso con la reintegra consentono di qualificare il recesso come reazione ritorsiva all’autotutela contrattuale del lavoratore. Ne consegue la nullità del provvedimento di espulsione e la tutela reintegratoria piena ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.lgs. 23/2015, con condanna alle spese processuali e al contributo unificato aggiuntivo.
“Questo articolo è stato co-redatto con l'ausilio di intelligenza artificiale”

