di Flavia Scotti
Dal 21 ottobre è in vigore il Dpr 27 luglio 2011, n. 171, contenente il Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato in caso di permanente inidoneità psicofisica.
Il provvedimento introduce alcune novità rispetto alle precedenti disposizioni regolamentari, in particolare a quelle previste dal Dpr n. 3 del 1957.
L'iniziativa per l'avvio della procedura spetta all'Amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero al dipendente interessato, che può presentare istanza per l'avvio della procedura in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova.
L'amministrazione avvia la procedura nei seguenti casi: a) assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento; b) disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno presumere l'esistenza dell'inidoneità psichica permanente assoluta o relativa al servizio; c) condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio.
L'accertamento è effettuato da una commissione medico-militare e, in caso di accertata permanente inidoneità a svolgere qualsiasi attività, scatta il licenziamento. Se l'inidoneità è parziale, l'amministrazione ha l'obbligo di ricollocare, anche in un livello inferiore, il lavoratore.