Redazione
L'obbligo della pubblica amministrazione di dare corso alle nomine dei vincitori, a seguito dell'approvazione della graduatoria finale di un concorso pubblico, non può ritenersi venuto meno per effetto dello spirare del termine di validità temporale della graduatoria stessa, atteso che i termini di efficacia delle graduatorie concorsuali sono riferibili al solo istituto del c.d. scorrimento della graduatoria (che consente ai candidati semplicemente idonei di divenire vincitori effettivi, precludendo l'apertura di nuovi concorsi) e non anche ai candidati vincitori.
Nei confronti di questi ultimi, l'Amministrazione è tenuta alla conclusione del procedimento concorsuale mediante l'adozione di un formale atto di nomina, salvo che essa dia conto, con altrettanto formale provvedimento, che all'adozione dell'atto di nomina ostano sopravvenute determinazioni in autotutela riferite alla procedura stessa ovvero la sopravvenuta soppressione dei posti per i quali era stato bandito il concorso, all’esito della ridefinizione della pianta organica, imposta dal legislatore nelle more del procedimento concorsuale.
A stabilire tale principio è stata la III sezione del Consiglio di Stato (Sent. n. 446 - 30 gennaio 2012 - Pres. Lodi, Est. Cacace).