di Antonio Del Gatto
Svolta epocale della giurisprudenza in materia di videosorveglianza dei dipendenti. Non commette ora reato l'imprenditore che videosorveglia i dipendenti, dopo avergli fatto firmare un foglio di autorizzazione. Ciò anche in assenza di un accordo con le rappresentanze sindacali.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 22611 dell'11 giugno 2012, ha assolto un datore di lavoro di Pisa, che aveva fatto installare due telecamere dietro due dipendenti, previa sottoscrizione di un'autorizzazione.
Dunque, mentre fino a qualche tempo fa la giurisprudenza di legittimità aveva sempre condannato questi controlli troppo invadenti da parte dell'azienda chiedendo come requisito l'accordo con le Rsu, ora è sufficiente una firma del lavoratore.
Sul punto, la terza sezione penale ha spiegato che se è vero che la disposizione contenuta nell'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori intende tutelarli contro forme subdole di controllo della loro attività da parte del datore e che tale rischio viene escluso in presenza di un consenso di organismi di categoria rappresentativi (Rsu o commissione interna), a maggior ragione, tale consenso deve essere considerato validamente prestato quando arriva proprio da tutti i dipendenti.