Redazione
Con una nota del 22 novembre scorso, il ministero del Lavoro ha confermato che anche le dimissioni dal servizio di un dipendente pubblico, al pari di quello privato, non sono immediatamente efficaci, ma sono soggette alle procedure di convalida introdotte dall’art. 4, commi 16-22, della legge n. 92/2012.
Precisa la nota ministeriale che “ai sensi dell’art. 1, comma 7, L. n. 92/2012, le disposizioni normative della medesima legge “costituiscono principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. n.30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni”.
Ne consegue che l'efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto è sospensivamente condizionata alla convalida effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l'impiego territorialmente competenti, ovvero presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Tale innovazione normativa – conclude la nota – nel settore pubblico non è immediatamente operativa in quanto necessita di appositi provvedimenti attuativi per l’armonizzazione del lavoro privato con quello delle pubbliche amministrazioni.