di Flavia Scotti
La dispensa dal servizio per scarso rendimento dei dipendenti pubblici può essere disposta non solo in base ad una valutazione negativa sulla quantità delle prestazioni, ma anche in base ad elementi di carattere qualitativo, quali l’ordine, la disciplina, il senso di responsabilità, i quali concorrono ad integrare il giudizio sulla personalità del dipendente, senza alterare la natura non disciplinare del provvedimento.
A stabilirlo è stato il Tar Sicilia, con sentenza n. 1214 del 26 aprile 2013 (Pres. Ferlisi, Est. Guzzardi).
Per i giudici amministrativi, infatti, è legittimo il provvedimento con il quale l’amministrazione ha disposto la dispensa dal servizio ex art. 129, del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (T.U. impiegati civili dello Stato) di un dipendente, motivato con riferimento all’atteggiamento di negligenza e di superficialità nello svolgimento dell'attività lavorativa dell’interessato che, nonostante gli inviti a modificare in positivo la propria condotta lavorativa ha continuato a mostrare un atteggiamento scarsamente collaborativo e rispettoso, creando così disfunzioni e disservizi all'organizzazione interna, tanto da indurre l’amministrazione stessa a confermare il giudizio negativo sul servizio svolto, indice di scarso rendimento.
In tal caso – proseguono i giudici del Tar - in ragione dell’evidente scarso attaccamento al lavoro dell’interessato, valutato con il giudizio di "mediocre", del disamore per la propria attività lavorativa - il che contribuisce ad accrescere nell' opinione pubblica la convinzione di una sorta di impunità degli operatori al servizio dello Stato - devono ritenersi sussistenti tutti gli elementi necessari per la declaratoria della dispensa dall'impiego del dipendente.