di Biancamaria Gentili
Nella pubblica amministrazione è invalsa da tempo, tra i lavoratori, la consuetudine di presentare domanda di ferie e/o di aspettativa, dando poi corso alla relativa assenza dal servizio, senza attendere l’autorizzazione da parte dei superiori.
Tale comportamento è stato, però, di recente giudicato contra legem dalla Cassazione – sezione Lavoro - che, con sentenza n. 25311 del 11 novembre 2013 ( Pres. Stile, Rel. Tria), ritenendo legittimo il licenziamento del dipendente, che si è assentato dal lavoro dopo aver presentato la domanda di aspettativa per motivi di famiglia, senza informarsi dell’esito di tale richiesta.
A nulla è servita la giustificazione del lavoratore che ha contestato la mancata affissione del Codice di comportamento che, per la Suprema Corte, in questo caso non rileva, in quanto l’assenza ingiustificata, in quanto non autorizzata preventivamente, costituisce condotta sanzionata direttamente dalla legge.
A questo punto, però, dovrebbe venir meno anche un’altra consuetudine, questa volta dalla parte dell’amministrazione, di non rispondere tempestivamente alle legittime richieste, anche di ferie o di aspettativa, che alla stessa vengono indirizzate, con l’effetto di non tenere nel dovuto conto le esigenze del lavoratore.
Si può essere d’accordo, quindi, sulla sanzionabilità delle assenze non autorizzate, purché il relativo diniego sia parimenti tempestivamente comunicato e adeguatamente motivato.
Il venir meno di una (cattiva) consuetudine per ciascuno, non fa male a nessuno.