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Domenica, 20 Set 2026

di Cosimo d’Alessandro*

E’ un ossimoro? No! E’ una triste realtà. L’aver declamato nell’art. 111 Cost. il “giusto processo” non è una misera ovvietà, ma un’allarmante denuncia della capacità della Repubblica italiana di offrire a pagamento anche un “ingiusto processo”.

 

Tale offerta diventa, poi, inesorabile quando la lite nasce e si fonda sull’applicazione di una batteria di norme preordinate a sancire per legge una disparità di trattamento tra i dipendenti pubblici.

Come è noto il legislatore “riformista” degli anni 90, nel meritorio sforzo di alleggerire il carico di lavoro dei giudici amministrativi senza, però, affaticare quelli ordinari (questa è l’interpretazione lucidamente propugnata dalla Corte Cost. con ordinanza 23.05.05 n. 213), divise i pubblici dipendenti in due grandi categorie: quella dei buoni, meritevoli di tutela giurisdizionale avanti al giudice amministrativo (competente a conoscere l’intera controversia anche nella fase esecutiva) e quella dei cattivi chiamati anche “contrattualizzati” o “privatizzati” meritevoli, invece, della tutela giurisdizionale avanti al giudice ordinario competente solo per la fase “cognitoria”; per quella “esecutiva” veniva, invece, confermata la competenza del giudice amministrativo.

In altri termini ai dipendenti pubblici privatizzati e/o contrattualizzati sono state riservate le “male-chicche” sia del rapporto di lavoro privato che pubblico e, soprattutto, una tutela giurisdizionale “parcellizzata” tra il giudice ordinario e il giudice amministrativo, al preordinato fine di vanificare il decantato principio “dell’effettività della giurisdizione”, ovvero della tutela effettiva dei diritti.

Il Caso: La Corte D’Appello di Roma con sentenza n. 3622/2010, passata in giudicato, ha pronunciato il seguente testuale dispositivo:

“dichiara il diritto del ricorrente all’incarico … per il tempo residuo di durata contrattuale corrispondente al periodo di illegittima interruzione; condanna il Ministero della Giustizia a reintegrare il ricorrente nel predetto incarico …” .

Il Tar del Lazio con sentenza n. 3847/2011, e poi, il Consiglio di Stato con sentenza n. 3093/2012, quali giudici competenti a dare concreta  esecuzione alla sentenza della Corte D’Appello di Roma hanno, invece, negato al ricorrente il diritto ad essere reintegrato in servizio nonostante il contratto collettivo nazionale consenta espressamente la riassunzione anche in soprannumero.

La Corte di Cassazione – Sezioni Unite con la sentenza n. 26775/2013 ha definitivamente deciso che il diritto del ricorrente ad essere reintegrato nell’incarico illecitamente interrotto dalla P.A., non possa essere attuato perché, durante il tempo trascorso per ottenere giustizia, è spirato il termine finale fissato nel contratto di assunzione a tempo determinato.

Per la Cassazione, dunque, il fatto che un dipendente pubblico contrattualizzato venga illecitamente licenziato non comporta il diritto ad essere reintegrato nel suo incarico, nonostante tale diritto sia stato riconosciuto ed affermato con una sentenza passata in giudicato, peraltro, pienamente eseguibile mediante la riassunzione in soprannumero, come previsto dal contratto collettivo nazionale.

In tale situazione, gli interrogativi che un suddito – cittadino si pone sono due:

a) perché il giudice ordinario ha riconosciuto al ricorrente il diritto ad essere reintegrato nell’incarico illecitamente interrotto e ha condannato la P.A. ad eseguire tale statuizione nonostante fosse già spirato il termine ultimo previsto nel contratto a termine e a dispetto del contrario e isolato principio, già, in precedenza enunciato dalla Suprema Corte con sentenza n. 3677/2009;

b) perché la sentenza del giudice ordinario, ancorché  coperta da giudicato, non possa trovare immediata ed integrale esecuzione anche nei confronti della P.A. in stretta osservanza dell’art. 13 del contratto collettivo nazionale dei Ministeri che consente la reintegrazione in soprannumero dell’impiegato illecitamente licenziato.

Le risposte ragionevoli a questi due interrogativi conducono, però, all’inesorabile negazione del principio sia dell’effettività della giurisdizione, sia della certezza del diritto, ormai giunti al ciclico crepuscolo.

*Avvocato cassazionista del Foro di Trieste

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