Una recente sentenza del Tar Lazio - sez. III - n.8375 del 2015 ha stabilito che alle Università cosiddette libere non si applicano gli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al d. lgs. n.33 del 2013, in quanto esse non rientrano nella nozione di amministrazioni pubbliche.
La decisione trae origine dall’annullamento, su ricorso dell’Università Bocconi, di una delibera dell’Anac, che aveva incluso la predetta università, ancorché “non statale legalmente riconosciuta”, tra le amministrazioni pubbliche di cui al d. lgs. n. 165 del 2001 (art. 1, comma 2), come tale sottoposta alle disposizioni contenute nel citato decreto n.33 del 2013.
Invero, sulla natura di tali università si riscontrano in giurisprudenza due opposte visioni.
Da un lato, quella che ne riconosce la natura giuridica di “ente pubblico non economico”, in cui si enfatizzano alcuni aspetti come il fine pubblico, il controllo statale, i poteri certificativi e disciplinari, il valore legale dei titoli di studio, ritenendoli indizi sintomatici di pubblicità.
Dall’altro lato, vi è quella parte della giurisprudenza che, invece, pur riconoscendo la sussistenza dei predetti profili pubblicistici nella disciplina che regola le università non statali, tuttavia non li ritiene tali da far ricomprendere le stesse nell’ambito degli enti pubblici e renderle pertanto integralmente assoggettate alla disciplina pubblicistica.
Nel caso in esame, il Tar ha precisato che laddove la qualità di ente pubblico non sia attribuita da una espressa disposizione di legge, essa debba quantomeno potersi desumere da un quadro normativo di riferimento “chiaro ed univoco”, che nella specie non si ritiene sussista, alla luce di quanto previsto dall’art.33 Cost. (secondo cui l’istruzione universitaria può essere impartita anche da istituti aventi connotazione privatistica) e dell’art. 4 della l. 70 del 1975 (secondo cui nessun nuovo ente pubblico può essere istituito se non per legge).