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Domenica, 26 Apr 2026

la sapienza universita'Forse ci sarà anche qualche accademico indifferente o disinteressato a chiudere la propria carriera col titolo di professore ”emerito”, ma per molti rimane il coronamento del proprio impegno scientifico e didattico in seno all’università.

Meno famoso e ancor meno ambito, l’altro titolo di professore ”onorario”, che può essere conferito dopo 15 anni di servizio in qualità di professore ordinario, mentre per l’emeritato ce ne vogliono almeno 20. In entrambi i casi deve trattarsi di professori ordinari collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, sui quali possono decidere esclusivamente docenti appartenenti alla medesima fascia.

Ma non c’è paragone tra i due titoli: l’emeritato è l’emeritato, un titolo del quale ci si fregia volentieri. Non dava in passato e non dà adesso particolari prerogative, nemmeno in ambito accademico, ma rimane comunque il non plus ultra, il titolo insomma che non a tutti è dato raggiungere.

Una volta, il titolo di emerito veniva concesso con decreto Reale, mentre oggi, in epoca repubblicana, più sommessamente è dato da un provvedimento del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, che è l’atto finale di un procedimento amministrativo che inizia con la proposta della Facoltà. Ma nella sostanza, tutto è rimasto come prima, la vicenda continuando ad essere disciplinata dal Regio decreto n.1592 del 1933 (art. 111).

Proprio di questo procedimento, con ricorso presentato al giudice amministrativo e accolto con sentenza n. 13140 del 20 novembre 2015, della Sezione III bis del Tar Lazio, ha chiesto il rispetto un professore dell’Università La Sapienza di Roma, al quale il titolo era stato negato perché il Senato accademico non aveva “approvato” la proposta della Facoltà di conferirgli l’emeritato.

Poiché il procedimento avrebbe dovuto svolgersi nei termini sopra indicati, secondo il giudice amministrativo meritavano di essere accolte le censure del ricorrente, che si era visto negare l’emeritato dal Senato accademico, che rappresenta l’organo di indirizzo, anche “politico”, delle Università, ma deve restare estraneo alla procedura de qua, il suo coinvolgimento in essa risultando in contrasto sia con la previsione di legge che attribuisce alla Facoltà la competenza della proposta, sia con quella che riserva ai soli professori della medesima fascia ogni decisione incidente sullo status dei professori ordinari.

Al riguardo, precisa il Tar, nessun rilievo può avere l’autonomia riconosciuta dall’ordinamento alle università, che deve sempre estrinsecarsi “nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato” (art. 33 Cost.), tra le quali vanno senz’altro comprese anche quelle che disciplinano l’attribuzione del titolo di professore emerito, come tali inderogabili dai regolamenti delle singole Università.

Come dire che chi aspira all’emeritato può dormire sonni tranquilli, contando sul fatto che a decidere saranno soltanto professori ordinari. Similes cum similibus.

In questo caso, meglio ancora pares cum paribus.

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