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Martedì, 03 Mar 2026

via ricercatoriCom’è noto, la legge n.124 del 2015 delega il governo ad emanare norme per la semplificazione delle attività degli enti di ricerca.

Al riguardo, la Conferenza dei presidenti degli enti di ricerca (Coper) ha ritenuto opportuno, per un migliore e più puntuale esercizio della delega stessa, elaborare una serie di proposte, che qui si riportano nelle loro linee essenziali.

Partendo dalla constatazione che non esiste nell’ordinamento una univoca individuazione della figura dell’ente pubblico di ricerca, la Coper chiede innanzitutto che si provveda a colmare tale lacuna. Considerato, poi, che i vincoli derivanti agli enti di ricerca dal continuo richiamo alla disciplina dettata dal Dlgs. n.165 del 2001 si sono rivelati sinora troppo stringenti, si propone che la citata normativa si applichi ad essi soltanto in quanto “principi di riferimento”, salvaguardandone così le relative peculiarità.

Molti suggerimenti sono stati formulati relativamente alle dotazioni organiche e al reclutamento del personale, sollecitando, da un lato, un incremento delle posizioni dirigenziali, nel quadro di una decisa valorizzazione del personale, e auspicando, dall’altro, la possibilità, per ricercatori e tecnologi, della chiamata diretta con contratto a tempo determinato per specifici progetti di ricerca per la durata del progetto e comunque non superiore a 5 anni.

In particolare, si chiede di introdurre la chiamata per chiara fama per tutti gli enti e non solo per quelli vigilati dal Miur. Nel complesso, infine, si suggerisce un equilibrato riconoscimento dei periodi di servizio prestato a tempo determinato, tenendo conto delle peculiarità delle attività di ricerca e dei periodi di formazione del ricercatore.

In ordine al limite di spesa annuale per il reclutamento del personale a tempo indeterminato, la Coper chiede che esso sia fissato all’80% delle entrate correnti come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno precedente. In alternativa, si potrebbe legare il tetto massimo al trasferimento ordinario, per esempio fissando una percentuale pari al 90%. Nel complesso, si raccomanda di lasciare maggior margine di manovra a quegli enti che sono in grado di attrarre risorse aggiuntive. Con oneri a esclusivo carico dei finanziatori (pubblici o privati), quindi fuori dal finanziamento ordinario, gli enti di ricerca dovrebbero anche poter stipulare contratti d’opera, secondo la disciplina civilistica (art. 2222 ss.).

Quanto alla mobilità, si propone che per ricercatori e tecnologi essa possa avvenire soltanto nell’ambito degli enti di ricerca, limitando a 3 anni (e non più 5, come per gli altri dipendenti pubblici) la  permanenza nella sede di prima assegnazione, così da assicurare efficienza e dinamismo all’attività degli enti stessi.

Altre “richieste” attengono alla selezione del personale, che si vorrebbe effettuare con criteri e parametri aggiornati, riconducendo perciò la validità delle graduatorie degli idonei ai 3 anni, come da previgente normativa; nel contempo, al fine di favorire le opportunità di sviluppo professionale del personale stesso, si propone di effettuare le selezioni per l’accesso alla categoria professionale superiore senza dover assicurare il 50% delle risorse per concorsi esterni.

Si suggerisce, inoltre, nei limiti dello 0,5 della spesa complessiva per il personale, di istituire premi in denaro (per un massimo annuale del 20% del trattamento economico) per la valorizzazione del merito.

In ossequio all’autonomia delle istituzioni accademiche e di ricerca e per una razionalizzazione dell’esistente, i presidenti  propongono di istituire un comparto aggiuntivo dell’università ed enti di ricerca, oggi unite solo per l’area della dirigenza. In questo quadro, al fine di riconoscere ai ricercatori degli enti di ricerca che operano nell’area medica lo stesso trattamento dei colleghi dell’università, si chiede l’estensione della normativa universitaria agli enti di ricerca in materia di attività sanitarie.

Altre proposte concernono, infine, l’introduzione a favore degli enti di ricerca di procedure più snelle in ordine all’acquisizione di beni e servizi e di talune esenzioni in materia fiscale, come per gli immobili di proprietà, per i quali si chiede l’esenzione dall’imposta sui fabbricati, ovvero l’esenzione dall’Irap per i costi sostenuti per la ricerca da imprese e consorzi di imprese.

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