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Lunedì, 04 Mag 2026

Forse c’è chi non lo ammette, ma si sa che ogni professore universitario ambirebbe a chiudere la propria carriera col titolo di emerito. A pensarci bene, è umano, molto umano. Non solo, ma l’aspettativa dell’emeritato può essere vissuta, in certi casi, come una questione di principio, per la quale è comprensibile che si possa finire anche davanti al Consiglio di Stato, come è accaduto di recente. Ma andiamo con ordine.

Il Tar Lazio, sez. III bis con sentenza n.5394 del 2015 ha annullato la deliberazione 17 marzo 2015, n.138 con la quale il Senato accademico dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ha rifiutato l’approvazione della nomina a emerito di un professore, dando dunque ragione a quest’ultimo.

Contro tale sentenza è insorta, proponendo appello, l’Università La Sapienza ed è intervenuto ad adiuvandum il Miur.

Il Consiglio di Stato, sez. VI, 24 febbraio 2017, n.891, ha accolto l’appello per il secondo motivo di ricorso, che critica la decisione di primo grado per aver ritenuto la competenza ministeriale, in luogo di quella dell’organo universitario, vale a dire del Senato accademico, l’onorificenza de qua costituendo manifestazione di un potere di apprezzamento facente parte “del contenuto minimo di qualsiasi autonomia” (universitaria, ndr), che esprime “il merito scientifico, ma anche l’adesione ad un più ampio complesso di valori civili ed è quindi legittimamente espresso anche con una delibera del Senato accademico”.

E’ stata così respinta la tesi dell’aspirante all’emeritato, secondo cui “il regolamento per conferire il titolo di emerito si accontenterebbe di requisiti scientifici e didattici, da lui pacificamente posseduti, sì che il Senato autore della deliberazione impugnata non avrebbe potuto esprimere il diniego con le motivazioni in concreto adottate, relative … ad asseriti trascorsi personali e politici”.

Al riguardo, i Giudici di Palazzo Spada hanno precisato, invece, che, regolamento alla mano, “lo studioso deve essere meritevole di apprezzamento non solo per i risultati strettamente scientifici, ma anche per la sua collocazione nella società civile”, e che tale apprezzamento, essendo ampiamente discrezionale, “è sindacabile in sede giurisdizionale solo nei casi di giudizio manifestamente abnorme e illogico”. Fattispecie che non ricorre nel caso in esame, e ciò in quanto il giudizio di non meritevolezza - basato sull’essere stato il docente membro della "Loggia P2" (associazione sciolta d’autorità con la legge 25 gennaio 1982, n. 17) - risulta conforme a una valutazione negativa dello stesso legislatore.

E’ chiaro che ogni Università ha il suo regolamento, ma crediamo che ogni aspirante emerito dovrebbe far tesoro dell’insegnamento che ci viene trasmesso da questa vicenda.

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