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Domenica, 20 Set 2026

L’annosa e dibattuta problematica, che interessa migliaia di lavoratori, e che riguarda il riconoscimento giuridico ed economico delle anzianità di servizio maturate dal dipendente pubblico prima della stabilizzazione in un profilo che prevede mansioni in tutto identiche a quelle esercitate da “precario”, ancora non riesce a essere risolta in maniera chiara e definitiva.

Chi era convinto che le argomentazioni - favorevoli al lavoratore - contenute nella decisione della Corte di Giustizia Europea del 18 ottobre 2012, di cui Il Foglietto aveva dato notizia nella stesso giorno, sarebbero state sufficienti al Consiglio di Stato per sciogliere definitivamente ogni dubbio, è rimasto deluso.

Con una ordinanza del 4 settembre scorso, la stessa Corte Ue è tornata sull’argomento, a seguito di pronuncia pregiudiziale richiesta il 28 gennaio 2014 alla stessa Corte dal Consiglio di Stato, in ordine a un ricorso in appello proposto dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, in tutto identico a quello già trattato nel 2012.

Identiche anche le conclusioni, che non si sono discostate di un solo millimetro dalle precedenti.

Per i giudici comunitari, infatti, “La clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e figurante in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale come quella controversa nel procedimento principale, la quale esclude totalmente che i periodi di servizio svolti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un’autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l’anzianità di quest’ultimo al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo, nell’ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, allorché le funzioni esercitate nell’espletamento del contratto di lavoro a tempo determinato coincidano con quelle di un dipendente di ruolo inquadrato nella corrispondente categoria della stessa autorità, a meno che la citata esclusione sia giustificata da «ragioni oggettive» … ciò che spetta al giudice nazionale verificare.

 

Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia svolto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere.

 

L’obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia in danno dei dipendenti di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso pubblico non può costituire una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell’accordo quadro quando, come nel procedimento principale, la normativa nazionale controversa esclude totalmente e in ogni circostanza la presa in considerazione dei periodi di servizio svolti da lavoratori nell’ambito di contratti di lavoro a tempo determinato ai fini della determinazione della loro anzianità in sede di assunzione a tempo indeterminato e, dunque, del loro livello di retribuzione”.

Ma è proprio sulla «ragione oggettiva» che sembra giocarsi tutta la partita.

Bocciata senza appello la disparità di trattamento rispetto ai vincitori di concorso pubblico, il Consiglio di Stato aveva provato a farsi indicare dalla Corte Ue qualche altra «ragione oggettiva», ma la risposta è stata chiara: secondo una giurisprudenza costante, non spetta alla Corte formulare opinioni consultive su questioni generali o ipotetiche.

Dunque, toccherà ai giudici di Palazzo Spada emettere sentenza definitiva.

Nel frattempo, a quanti non hanno avviato alcun azione giurisdizionale per il riconoscimento delle predette anzianità, non possiamo che ricordare quanto più volte suggerito dall’Usi, e cioè la possibilità di interrompere la prescrizione quinquennale del loro diritto, rinnovando all’ente datore di lavoro, con raccomandata r.r., istanza per il riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, dell’anzianità di servizio maturata con contratto a termine, prima della stabilizzazione.

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