di Biancamaria Gentili
Dopo un iter durato dieci anni, Bruno Forino, dipendente Istat in servizio presso l’Ufficio regionale di Napoli, può dire finalmente di aver vinto la sua battaglia.
Forino, nel lontano 2002, assistito dai legali dell’Usi-Ricerca, aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro - l’Istituto nazionale di statistica, chiedendo che venisse riconosciuto il proprio diritto alla retribuzione corrispondente al superiore livello VI, come collaboratore di amministrazione, e la condanna dell’ente convenuto al pagamento delle differenze retributive, con interessi e rivalutazione.
Ritenuta infondata la domanda, il Tribunale di Napoli alla fine del 2004 la rigettò. A seguito di ricorso in appello, il verdetto venne ribaltato, dato che la Corte di Appello di Napoli a novembre 2009, dopo sette anni dal primo ricorso, accolse la domanda, riconoscendo a Forino il diritto alla retribuzione del profilo di collaboratore di amministrazione di VI livello, al posto di quella di operatore di amministrazione di VII livello, condannando contestualmente l’Istat al pagamento delle spese di giudizio.
L’ente statistico non si dette per vinto e propose ricorso in Cassazione. La pronuncia dei giudici di piazza Cavour è arrivata di recente, ponendo la parola fine all’intera vicenda e dando definitivamente ragione a Forino.
Per la Suprema Corte, i motivi addotti dall’Istat non meritano accoglimento in quanto infondati e privi di pregio. In particolare, la Cassazione ha ritenuto che, diversamente da quanto prospettato dall’Istat, oltre che a verificare le mansioni concretamente svolte da Forino, non fosse necessario accertare anche il livello di capacità con il quale dette mansioni vennero espletate. Parimenti, la Corte ha escluso qualsivoglia vizio di motivazione nella sentenza della Corte di Appello partenopea che, viceversa, a parere dell’Istat, non avrebbe dato conto delle ragioni per le quali, in presenza di mansioni appartenenti al profilo professionale di operatore di amministrazione, si dovesse riconoscere al dipendente il livello VI anziché il livello VII già rivestito.
Resta ora da capire se l’Istat intenderà o meno rivalersi sul dirigente che per anni ha assegnato a Forino mansioni di livello superiore.
Se così non fosse, ancora una volta a pagare sarebbe soltanto Pantalone, in barba alle contrarie previsioni di legge, in particolare a quanto stabilito dall’art. 56 del d.lgs. n. 29/93 e successive modificazioni.